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DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1919, n. 1058

Che approva il regolamento per l'esecuzione del libro 1° e della parte 1ª del libro 2° del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453. (019U1058)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1992)
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Testo in vigore dal:  10-10-1919

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti e gestioni annesse, la sezione autonoma di credito comunale e provinciale, e gli Istituti di previdenza;

Veduti i Nostri decreti 27 agosto 1916, n. 1151 e 7 gennaio 1917, n. 295, che approvano i regolamenti relativi alla parte seconda, del libro II e al libro III del predetto testo unico, e considerato che è rimasto da emanare il regolamento relativo al libro I e alla parte prima, del libro II, dello stesso testo unico;

Veduto l'art. 19, libro II, parte prima del detto testo unico, col quale è demandato al regolamento di stabilire le norme relative all'effettuazione dei depositi ed ai termini e modi della restituzione di essi;

Veduti i Nostri decreti 10 agosto 1916, n. 1054 e 18 febbraio 1917, n. 328;

Veduti i regolamenti approvati coi RR. decreti 9 dicembre 1875, n. 2802 (modificati coi RR. decreti 4 novembre 1891, n. 667 e 25 settembre 1895, n. 600), 26 novembre 1896, n. 510, 31 dicembre 1899, n. 505 e 5 luglio 1908, n. 471, e ritenuta l'opportunità di modificare talune disposizioni dei regolamenti stessi e di provvedere al loro coordinamento col nuovo testo unico suindicato del 2 gennaio 1913 n. 453;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per l'esecuzione del testo unico di leggi (libro I e parte I del libro II) di cui al R decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno e dal ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO - STRINGHER.

Visto, Il guardasigilli: FACTA.