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DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1977, n. 2

Consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 marzo 1977, n. 62 (in G.U. 19/03/1977, n.76).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1980)
Testo in vigore dal:  9-7-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 5


Nei riguardi degli enti locali deficitari rimane efficace l'autorizzazione a contrarre mutui a copertura dei disavanzi economici rilasciata ai sensi delle leggi 29 gennaio 1974, n. 17, 14 aprile 1975, n. 129 e 26 aprile 1976, n. 189, limitatamente alle quote relative alle somme complessivamente dovute per forniture di beni e servizi o per altro titolo compresi i crediti eventualmente vantati dalle regioni per anticipazioni concesse su mutui previsti a pareggio di bilancio, alla data del 31 dicembre 1976.
Con decreto del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno stabilite le modalità per l'ottenimento delle quote di mutuo di cui al precedente comma.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 7 maggio 1980, n.153, convertito con modificazioni dalla L. 7 luglio 1980, ha disposto (con l'art.11) che "il termine perentorio per la richiesta alla Cassa depositi e prestiti, da parte dei comuni e delle province, dei mutui di cui all'art. 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62 e all'art. 10 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, è fissato al 30 giugno 1980."