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DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1977, n. 2

Consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 marzo 1977, n. 62 (in G.U. 19/03/1977, n.76).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1980)
Testo in vigore dal:  20-3-1977
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere al consolidamento dell'esposizione a breve termine di comuni e province verso il sistema bancario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1



La sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui decennali, per la trasformazione in finanziamenti a lungo termine della consistenza in essere al 31 dicembre 1976 dei crediti a breve termine
((comprese le anticipazioni di tesoreria e le esposizioni a breve delle aziende di trasporto di comuni, province e loro consorzi))
accordati dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché dagli istituti centrali di categoria, a comuni e province, aumentati dei relativi interessi maturati e non ancora regolati.
L'ammontare delle anticipazioni ottenute a fronte delle somme da riscuotere a saldo dei mutui già concessi a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali nonché dei finanziamenti accordati
((dai tesorieri))
a valere sui mutui in corso di perfezionamento per l'esecuzione di opere pubbliche o ad altro titolo non concorre alla formazione dell'importo da trasformare in mutuo ai sensi del comma precedente.
((La consistenza in essere al 31 dicembre 1976 dei crediti a breve deve essere depurata, ai fini della concessione dei mutui di cui al primo comma, delle somme afferenti versamenti effettuati con vincolo di specifica destinazione))
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