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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 638

Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/1998)
Testo in vigore dal:  29-10-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 14

Erogazione provvisoria di somme


Dal 1 gennaio 1973 i contributi che le regioni, le province e i comuni sono tenuti per legge a corrispondere ad enti con riferimento a tributi soppressi, sono sostituiti, fino al 31 dicembre 1977, da una erogazione annua pari alla media dei contributi stessi corrisposti nel biennio 1971-1972 aumentata annualmente del 5 per cento a decorrere dal 1975.(4)(6)(7)(8)(9)(11)(12)(13)(14)(15)(18)
((19))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 dicembre 1977, n.946, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n.43, ha disposto (con l'art.9, comma 3) che "La data del 31 dicembre 1977 prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogata al 31 dicembre 1978."
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 21 dicembre 1978, n.843 ha disposto (con l'art.9, comma 8) che "Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1979."
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 7 maggio 1980, n.153, convertito con modificazioni dalla L. 7 luglio 1980, n.299 ha disposto (con l'art.26) che "Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1980."
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 28 febbraio 1981, n.38, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n.153 ha disposto (con l'art.34, comma 3) che " Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1981."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 22 dicembre 1981, n.786, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n.51, ha disposto 8con l'art.30, comma 3) che "Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1982. Per il 1982 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1981 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 34 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153."
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 22 dicembre 1984, n.887 ha di8sposto (con l'art.4, comma 2) che " Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 638 per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1985".
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AGGIORNAMENTO (12)
La L.28 febbraio 1986, n.41, ha disposto (con l'art.5, comma 11) che "Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1986."
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 28 agosto 1987, n.357, convertito senza modificazioni dalla L. 26 ottobre 1987, n.435, ha disposto (con l'art.1, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1987."
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AGGIORNAMNETO (14)
La L. 1 agosto 1988, n.340, ha disposto (con l'art.1, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1990."
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 12 gennaio 1991, n.6 convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991, n.80, ha disposto (con l'art.11, comm 2) che "Il termine di cui all'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1991."
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n.68, ha disposto (con l'art.12, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 (a), per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1992."
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 28 agosto 1995, n.361, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n.437, ha disposto (con l'art.5, comma 3) che " Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1995."