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LEGGE 29 maggio 1976, n. 336

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

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Testo in vigore dal:  2-6-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "di lire 200 miliardi" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché un contributo speciale di lire dieci miliardi per il 1976, lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1995 e lire 10 miliardi per il 1996, destinato alla concessione di contributi in conto interessi";
al secondo comma, punto 1), dopo le parole: "Concessione alle imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche", sono inserite le seguenti: "singole o associate e alle cooperative"; successivamente, dopo le parole: "per la ricostituzione delle scorte" sono inserite le seguenti: "e quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti"; allo stesso comma il punto 2) è sostituito dal seguente:
"2) Agricoltura:
a) concessione di contributi di pronto intervento da erogare alle aziende agricole singole ed associate, secondo le modalità da fissare con legge regionale. Sono riconosciute, nel loro intero ammontare, tutte le spese sostenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che riguardano la raccolta, il trasporto, l'alimentazione, il ricovero del bestiame e in genere ogni urgente intervento (compreso l'acquisto di attrezzature necessarie) rivolto alla salvaguardia del bestiame, dei prodotti zootecnici e dei foraggi;
b) concessione di contributi per la ricostituzione delle scorte vive e morte e per il ripristino delle strutture fondiarie, aziendali e interaziendali, degli impianti collettivi e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, secondo le modalità da stabilire con legge regionale;
c) i contributi diretti al ripristino, di cui alla precedente lettera b), potranno estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento dell'originaria consistenza";

al punto 3), lettera d), dopo le parole: "Istituti autonomi per le case popolari", sono aggiunte le seguenti: "ed alle cooperative edilizie";

sempre al punto 3), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"f) acquisto eventuale di abitazioni mobili o ad elementi componibili";

al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le riparazioni non è richiesta la preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64";

dopo il quarto comma è inserito il seguente:
"I controlli relativi alle deroghe di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono esercitati dalla regione Friuli-Venezia Giulia";

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
"Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con i competenti organi dell'amministrazione dello Stato, provvede all'accertamento dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 1976, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti legislativi, statali e regionali, anche ai fini dei contributi speciali da assegnare alla regione".

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:
Art. 1-bis. - "Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo ad enti pubblici, società e privati dallo Stato e dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dagli enti locali a norma del presente decreto sono resi noti mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione e affissione agli albi dei comuni interessati.
È fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 di reimpiegarli nella zona determinata dalla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del presente decreto, pena la revoca dei contributi stessi".

All'articolo 2, i primi due commi sono sostituiti con i seguenti:
"L'apporto di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 198, in favore del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, è elevato da lire 100 miliardi a lire 150 miliardi e viene conferito in ragione di lire 48 miliardi in ciascuno degli anni 1976 e 1977, di lire 36 miliardi nel 1978 e 18 miliardi nell'anno 1979.
Presso il fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia è costituita una gestione speciale, con contabilità separata, alla quale affluirà una quota non superiore ai due terzi degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma.
Le eventuali somme che residueranno dall'impiego dei fondi affluiti alla gestione speciale di cui al comma precedente come pure i rientri dei finanziamenti concessi dalla medesima gestione, affluiranno al fondo di rotazione per essere utilizzati per le finalità di cui alla ricordata legge 30 aprile 1976, n. 198";

al terzo comma, le parole: "intese alla ricostruzione delle", sono sostituite dalle seguenti: ", ivi comprese quelle commerciali ed agricole, intese alla ricostruzione e ubicate nelle";

il quinto comma è sostituito dai seguenti commi:
"La Cassa di risparmio di Trieste, quella di Gorizia, quella di Udine e Pordenone, nonché il Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo anche in deroga a norme di legge e di statuto.
Le convenzioni attualmente in vigore e regolanti i rapporti tra il Ministero del tesoro e il fondo di rotazione da un lato, e la Cassa di risparmio di Trieste e la Cassa di risparmio di Gorizia dall'altro, saranno estese al Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia ed alla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone".

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
Art. 2-bis. - "Alle operazioni di finanziamento concesse alle imprese artigiane danneggiate dai terremoti del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia si applicano le provvidenze previste per le imprese artigiane dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni.
La qualifica di impresa danneggiata dal terremoto è certificata dal sindaco del comune ovvero dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
La garanzia prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si esplica nella misura del 100 per cento della perdita finale.
In deroga all'articolo 40-bis del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, le imprese artigiane possono ottenere credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti fino ad un importo massimo pari ad un terzo del prestito accordato per il finanziamento degli impianti aziendali.
Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo, le scadenze indicate dall'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1976, 1977 e 1978.
Con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, saranno stabiliti:
a) la durata delle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi del presente articolo, ivi comprese quelle di risconto compiute dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;
b) il tasso di interesse a carico delle imprese artigiane di cui al primo comma del presente articolo;
c) l'importo massimo del finanziamento concedibile ad una stessa impresa artigiana danneggiata.
Il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, è fissato al 30 giugno 1977, e può essere prorogato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia".

All'articolo 3, primo comma, dopo la parola "economici" sono inserite le seguenti: "operanti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20";

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Per un periodo di trenta giorni a partire dalla data in cui si è verificato il primo fenomeno sismico, il trattamento di integrazione salariale e quello per assegni familiari sono corrisposti, altresì, ai lavoratori di cui ai precedenti commi in tutti i casi di assenza dal lavoro comunque verificatasi. Lo stesso trattamento si applica ai lavoratori residenti nei comuni indicati dall'articolo 1, anche se occupati presso aziende operanti in comuni diversi da quelli indicati a norma di tale articolo. Detti trattamenti non sono cumulabili con la retribuzione eventualmente percepita o con indennità corrisposte da enti gestori dell'assicurazione contro le malattie";

dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
"Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo è esteso ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza degli eventi sismici per un periodo massimo di sei mesi";

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"I periodi per i quali è concesso il trattamento di cui al primo comma sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste, nonché ai fini del diritto all'assistenza sanitaria e si aggiungono al periodo di 36 mesi di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'articolo 5 della legge 6 agosto 1975, n. 427".

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Ai lavoratori residenti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 che alla data del 6 maggio 1976 avevano diritto o fruivano delle prestazioni di disoccupazione, spetta, per la durata massima di dodici mesi, un'indennità speciale nella misura di L. 5.000 giornaliere, nonché il trattamento per assegni familiari.
Gli stessi trattamenti di cui al precedente comma sono concessi, altresì, ai lavoratori dipendenti da aziende che svolgono attività nei comuni indicati a norma dell'articolo 20, i quali rimangano disoccupati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, ovvero avviati in agricoltura anteriormente alla data del 7 maggio 1976 nonché ai lavoratori emigrati che a seguito degli eventi sismici verificatisi nei comuni suddetti rientrino nei luoghi di origine.
Il periodo di godimento del trattamento previsto nel presente articolo è riconosciuto utile d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste, nonché per il diritto alla assistenza sanitaria.
Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli".

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
Art. 4-bis. - "I trattamenti di cui agli articoli 3 e 4 sono estesi ai lavoratori dipendenti da aziende di tutti i settori economici operanti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1, che siano state gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici".

All'articolo 5, primo comma, le parole: "di cui agli articoli 3 e 4" sono sostituite dalle altre: "di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis";
sempre all'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I trattamenti di cui al primo comma, se più favorevoli, sostituiscono, in caso di malattia, l'indennità a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie".

All'articolo 6, le parole: "dell'articolo 20", sono sostituite dalle altre: "dell'articolo 1";

sempre all'articolo 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I lavoratori che prestano la propria opera nei cantieri di cui al comma precedente fruiscono della tutela previdenziale ed assistenziale prevista dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418.
Gli oneri contributivi sono posti a carico della regione".

All'articolo 7, primo comma, sono soppresse le parole: "nei comuni indicati a norma dell'articolo 20" e sono aggiunte le seguenti lettere:
"a) nei comuni indicati a norma dell'articolo 20;
b) nei comuni indicati a norma dell'articolo 1 relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici".

al terzo comma, le parole: "Nei comuni colpiti dal terremoto", sono sostituite dalle seguenti: "Nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20".

All'articolo 8, primo comma, le parole: "la misura del minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti", sono sostituite dalle seguenti: "la somma di lire centomila mensili"; successivamente, le parole:
"al predetto minimo" sono sostituite dalle seguenti:
"alla somma medesima";
dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
"La stessa sovvenzione spetta, altresì, ai titolari di pensioni a carico di trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, che da soli o cumulati con altri trattamenti pensionistici non superino la somma suddetta";
al secondo comma, dopo le parole: "previdenza sociale", sono inserite le altre: "o dagli altri enti che hanno in carico la pensione" e le parole: "3 e 4", sono sostituite dalle seguenti: "3, 4 e 4-bis"; successivamente è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La sovvenzione speciale di cui al primo comma e corrisposta a carico del Ministero dell'interno anche ai mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni. Tale sovvenzione non è cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis".

All'articolo 9, primo comma, le parole: "dell'articolo 20" sono sostituite con le seguenti: "degli articoli 1 e 20".

All'articolo 10, primo comma, le parole: "dell'articolo 20" sono sostituite con le seguenti: "dell'articolo 1";

al terzo comma, la parola: "novanta" è sostituita con l'altra: "centottanta"; successivamente dopo le parole: "dalla data", sono inserite le altre: "di entrata in vigore".

All'articolo 11, primo comma, sono aggiunte, in fine, le altre: ", maggiorata di 50.000 lire per ogni persona appartenente al nucleo familiare considerata unità attiva o a carico ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. In caso di decesso del titolare la sovvenzione viene erogata su domanda del coniuge o, in sua mancanza, dei figli superstiti";

al terzo comma, la parola: "novanta", è sostituita dall'altra: "centottanta".

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi e sovvenzioni per eventi eccezionali ed erogazioni per provvidenze contingenti per quanto attiene a 5 miliardi ai comuni indicati a norma dell'articolo 20 ed alle amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone e per quanto attiene a lire 5 miliardi ai comuni indicati a norma dell'articolo 1".

All'articolo 16, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
"Alle famiglie, ivi comprese quelle dei militari, che abbiano perduto uno o più componenti per causa del terremoto, è concesso un contributo da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 3 milioni.
A tale scopo le prefetture provvedono alla determinazione del contributo sulla base di apposito elenco predisposto dai sindaci dei comuni interessati, corredato da una dichiarazione che attesti le generalità e la residenza delle persone decedute o disperse per causa del terremoto, il rapporto di appartenenza alla famiglia delle medesime, la composizione del nucleo familiare ed ogni altra opportuna informazione";

dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
"Della disposta concessione del contributo la prefettura dà comunicazione ai destinatari per tramite del comune".

All'articolo 17, primo comma, le parole: "lire 1 milione", sono sostituite dalle seguenti: "lire 1 milione e 500 mila";

al secondo comma, le parole: "lire 4 milioni e 500 mila", sono sostituite dalle seguenti: "lire 7 milioni";

il terzo comma è sostituito dai seguenti:
"Il contributo è corrisposto dalla prefettura su domanda degli interessati, da presentarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La domanda inoltrata alla prefettura dai comuni di residenza degli interessati deve contenere l'indicazione dell'entità del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili e delle suppellettili perdute ed essere corredata da una dichiarazione resa al sindaco attestante la situazione reddituale di cui al precedente comma.
Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Della disposta concessione del contributo la prefettura dà comunicazione ai destinatari per tramite del comune";

all'ultimo comma, la parola: "penultimo", è sostituita con la seguente: "terzo".

All'articolo 19, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e all'Associazione italiana della Croce rossa nonché il personale medico e paramedico, che nei giorni delle elezioni si trovino fuori del comune di residenza perché impiegati nei servizi di soccorso dello Stato e degli altri enti pubblici nelle province di Udine e di Pordenone, sono ammessi a votare, ai sensi dell'articolo 49 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel comune in cui prestano servizio mediante esibizione, oltre che del certificato elettorale, di una attestazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza o di impiego da cui risulti l'utilizzazione nelle opere di soccorso; l'attestazione, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale".

All'articolo 20, secondo comma, dopo le parole:
"avente forza esecutiva", sono inserite le seguenti:
"compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati".

All'articolo 26, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 è sospesa fino al 31 dicembre 1976 la riscossione mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza entro la stessa data, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché dei tributi degli enti diversi dallo Stato";

il terzo comma è sostituito dal seguente:
"I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598 e 599, nei predetti comuni, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la sospensione della riscossione, relativamente alle rate scadenti entro il 31 dicembre 1976, dei tributi di cui al primo comma del presente articolo purché la parte del reddito prodotto nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20 concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta".

All'articolo 27, primo comma, le parole: "deve essere versata in unica soluzione nel termine stabilito per la dichiarazione annuale", sono sostituite dalle altre:
"può essere versata in quattro rate trimestrali".

All'articolo 33, primo comma, le parole: "indicati a norma del precedente articolo 20", sono sostituite dalle seguenti: "delle province di Udine e di Pordenone";

al quarto comma, secondo periodo, le parole:
"precedente comma", sono sostituite dalle seguenti:
"presente comma";

dopo il quarto comma, è inserito il seguente:
"Il passaggio da un anno di corso a quello immediatamente successivo nei conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati avviene per scrutinio nei confronti degli allievi residenti nei comuni di cui al precedente primo comma, che abbiano riportato una votazione media non inferiore ai 6/10 sia nella materia principale che nelle materie complementari";
al terz'ultimo comma, le parole: "articolo 20", sono sostituite dalle seguenti: "primo comma".

All'articolo 34, primo comma, le parole: "articolo 20", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 33".

All'articolo 37, primo comma, è soppressa la parola:
"nonché"; successivamente, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché per fronteggiare le urgenti necessità della profilassi delle malattie infettive degli animali sull'intero territorio regionale e per interventi terapeutici sugli animali delle zone terremotate";

al settimo comma, dopo le parole: "per gli enti ospedalieri" sono inserite le seguenti parole: "e per i servizi psichiatrici".

All'articolo 38, le parole: ", su loro richiesta", sono sostituite dalle seguenti: ", per particolari esigenze, con il loro consenso,".

All'articolo 41, primo comma, le parole: "articolo 20", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 1".

All'articolo 43, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone".

All'articolo 46, primo comma, le parole: "lire 321 miliardi", sono sostituite dalle seguenti: "359 miliardi" e le parole: "221 miliardi", sono sostituite dalle seguenti: "259 miliardi".