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LEGGE 6 agosto 1975, n. 418

Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana.

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Testo in vigore dal:  13-9-1975

Art. 2


La tutela previdenziale ed assistenziale è assicurata ai lavoratori di cui all'articolo precedente mediante contributi posti a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, determinati nelle seguenti aliquote:

Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti: 10,14%;

Assicurazione contro la tubercolosi: 2,01%;

Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani: 0,16%;

Assegni familiari: 5%;

Assicurazione contro le malattie:
assistenza assicurati: 7,50%;
assistenza alle lavoratrici madri: 0,31%;

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro la silicosi: 5%.

I contributi di cui al comma precedente sono versati, da parte degli enti gestori, all'INPS, all'INAM e all'INAIL, con le modalità e nei termini previsti per il versamento dei contributi dovuti per i lavoratori agli istituti medesimi.
Le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie sono estese ai familiari a carico per i lavoratori subordinati di cui al primo comma.
Per l'individuazione dei familiari si applicano, in conformità della disciplina vigente per i lavoratori assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, le norme di cui al testo unico sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli assegni di cui all'articolo precedente sono presi a base per il calcolo dei contributi assicurativi e assistenziali e delle prestazioni previste dalla presente legge salvo quanto disposto nel comma successivo.
Le prestazioni dovute dall'INAIL, in caso di infortunio, a titolo di rendita di inabilità e di rendita ai superstiti dei lavoratori di cui al primo comma dell'articolo 1 sono ragguagliate alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per i lavoratori occupati nella medesima attività alla quale i lavoratori di cui all'articolo 1 sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera della stessa categoria e lavorazione.