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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 599

Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
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Testo in vigore dal:  3-4-1980
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Presupposto dell'imposta


Presupposto dell'imposta locale sui redditi è il possesso di redditi in denaro o in natura, continuativi od occasionali, prodotti nel territorio dello Stato, ancorché esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Sono esclusi dall'imposta:
a) i redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
b) i redditi derivanti dalla partecipazione in società di ogni tipo e dalla partecipazione in enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
c) i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 - 26 marzo 1980, n. 42 (in G.U. 1a s.s. del 02.04.1980 n.92) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi"