DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 599

Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
Testo in vigore dal: 3-4-1980
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Presupposto dell'imposta

  Presupposto  dell'imposta  locale  sui  redditi  e'  il possesso di
redditi  in denaro o in natura, continuativi od occasionali, prodotti
nel territorio dello Stato, ancorche' esenti dall'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche  o  dall'imposta  sul  reddito  delle persone
giuridiche.
  Sono esclusi dall'imposta:
    a)  i  redditi  di  lavoro dipendente e assimilati indicati negli
articoli  46  e  47  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597;
    b)  i  redditi derivanti dalla partecipazione in societa' di ogni
tipo  e dalla partecipazione in enti soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche;
    c)  i  redditi  assoggettati  a  ritenuta  alla fonte a titolo di
imposta. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
  La  Corte Costituzionale con sentenza 25 - 26 marzo 1980, n. 42 (in
G.U.  1a  s.s.  del  02.04.1980 n.92) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
e  dell'art.  1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599,
in  quanto  non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano
assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi".