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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-2-1969
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Art. 38


Limitatamente ai finanziamenti ad imprese artigiane danneggiate, la garanzia di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si applica fino all'ammontare del 95 per cento della perdita che gli Istituti ed Aziende di credito dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili d'intesa con la Cassa per il credito alle imprese artigiane, quando la perdita stessa non superi i 5 milioni e fino allo ammontare dell'80 per cento quando le perdita superi tale importo.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito con modificazioni dalla L. 12 febbraio 1969, n. 7 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Ai finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'articolo 5 del presente decreto la garanzia prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si esplica nella misura del 95 per cento della perdita sofferta fino a lire trenta milioni e nella misura dell'80 per cento per l'eccedenza".