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DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1968, n. 1233

Ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 febbraio 1969, n. 7 (in G.U. 15/02/1969, n.41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1970)
Testo in vigore dal:  16-2-1969
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;
Ritenuta la necessità ed urgenza di assicurare, anche in conformità alle indicazioni manifestate dagli organi legislativi in relazione allo stato dei lavori parlamentari, la continuità di applicazione degli interventi e delle provvidenze previsti dal decreto-legge medesimo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per la difesa, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1

((Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le amministrazioni delle province interessate, alle quali è assegnato un termine di 20 giorni per la risposta, sono indicati i comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti, frane e mareggiate verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968, ai quali si applicano le provvidenze previste negli articoli 11, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 33, 34 e 41 del presente decreto.
I comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente comma che non siano già compresi nei decreti suddetti possono richiedere di esservi inclusi, con domanda da presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La domanda è corredata dal parere dell'amministrazione provinciale e ad essa è allegata una relazione del genio civile))
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