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DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1977, n. 2

Consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 marzo 1977, n. 62 (in G.U. 19/03/1977, n.76).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1980)
Testo in vigore dal:  20-3-1977
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Art. 9-bis

((Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i consigli degli enti locali, tenuto conto dei loro programmi, devono deliberare un piano di riorganizzazione e ristrutturazione degli uffici, dei servizi e delle aziende speciali, in base a criteri di efficienza e di economicità di gestione e di sviluppo della professionalità dei dipendenti.
Il piano di cui al comma precedente deve essere realizzato prioritariamente mediante la mobilità del personale dipendente dall'ente locale e dalle sue aziende speciali.))