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DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1977, n. 2

Consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 marzo 1977, n. 62 (in G.U. 19/03/1977, n.76).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1980)
Testo in vigore dal:  20-3-1977
aggiornamenti all'articolo

Art. 9-ter

((I comuni e le province, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto del consolidamento dei debiti a breve, di cui all'articolo 1, e delle quote di mutuo di cui all'articolo 5, provvedono a deliberare o a modificare i consuntivi per gli esercizi finanziari 1976 e precedenti e ad accertare gli eventuali disavanzi d'amministrazione, comprensivi delle perdite delle aziende municipalizzate. Le risultanze di tali consuntivi devono essere trasmesse ai Ministeri dell'interno e del tesoro.))