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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 638

Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/1998)
Testo in vigore dal:  27-8-1988
aggiornamenti all'articolo

Art. 16

Delegazioni nel periodo transitorio


Fino al 31 dicembre 1977 gli enti di cui al precedente articolo possono rilasciare delegazioni di pagamento sull'intero ammontare delle somme che le intendenze di finanza sono tenute a corrispondere agli enti stessi ai sensi del titolo I del presente decreto, nella quota che risulterà disponibile, tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 17.(4)(4)(5)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)
((14))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 dicembre 1977, n.946, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n.42, ha disposto (con l'art.17, comma 1) che "Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1978 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 dicembre 1977, n.946, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n.42, ha disposto (con l'art.9, comma 5) che " Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1978."
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 10 novembre 1978, n.702, convertito con modificazioni dalla L. 8 gennaio 1979, n.3 ha disposto (con l'art.12, comma 1) che " Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1979 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano."
Ha inoltre disposto (con l'art.12, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 192, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1979 nei confronti delle camere di commercio e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo."
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 7 maggio 1980, n.153, convertito con modificazioni dalla L. 7 luglio 1980, n. 299, ha disposto (con l'art.32, comma 1) che "Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1980 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano."
Ha disposto inoltre (con l'art.32, comma 2) che " II termine di cui all'art. 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1980 per le camere di commercio e le aziende autonome di, soggiorno, cura e turismo."
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 28 febbraio 1981, n.38, convertito con modificazioni dalla 23 aprile 1981, n.153 ha disposto (con l'art.34, comma 1) che " Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1981 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige nonché delle province autonome di Trento e Bolzano." Ha inoltre disposto (con l'art. 34, comma 2) che " Il termine di cui all'art. 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1981 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo. Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 22 dicembre 1981, n.786, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n.51, ha disposto (con l'art.30, comma 1)che "Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1982 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano."
Ha disposto inoltre (con l'art.30, comma 2) che "Il termine di cui all'art. 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1982 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo: le relative delegazioni possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti."
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 28 febbraio 1983, n.55, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n.131, ha disposto (con l'art.28, comma 1) che "Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1983 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano."
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 22 dicembre 1984, n. 887, ha disposto (con l'art.4, comma 1) che "Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1985 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano."
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 28 febbraio 1986, n. 41, ha disposto (con l'art.5, comma 10) che " Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1986 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano."
Ha inoltre disposto (con l'art.5, comma 12) che " Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facoltà per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1986."
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 28 agosto 1987, n.357, convertito senza modificazioni dalla L. 26 ottobre 1987, n.435, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1987 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano."
Ha inoltre disposto (con l'art.1, comma 3) che "Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facoltà per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1987. "
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 1 agosto 1988, n.340, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1990 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano."
Ha inoltre disposto (con l'art.1, comma 3) che " Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facoltà per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1990."