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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1957, n. 218

Proroga a non oltre il 31 dicembre 1960 della esenzione daziaria per i macchinari e le attrezzature destinati alla coltivazione delle miniere di ligniti nazionali o alla produzione di energia elettrica con tali ligniti, ed estensione della esenzione ad altri macchinari ed attrezzature necessari per un maggior sfruttamento di tali iniziative.

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Testo in vigore dal: 25-4-1957
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993; 
  Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846; 
  Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077; 
  Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68; 
  Vista la  tariffa  generale  dei  dazi  doganali  di  importazione,
approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442; 
  Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950,  n.  453,  che  detta
norme temporanee per  la  prima  applicazione  della  nuova  tariffa,
doganale dei dazi di importazione; 
  Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578;  16  novembre
1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23;  2  aprile  1951,  n.  225;  30
giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125;  31  marzo  1952,  n.
169; 
10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9  febbraio  1953,
n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731;  20  novembre
1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954,  n.  253;  14
luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, nn. 649  e
695; 23 dicembre 1955, nn. 1278, 1279, 1280,  1281,  1282;  8  maggio
1956, nn. 481 e 482 e 12  luglio  1956,  n.  657,  che  recano  delle
aggiunte e delle modificazioni alle dette norme, e ne  prorogano  gli
effetti a non oltre il 14 luglio 1957 o stabiliscono  altre  date  di
scadenza; 
  Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953,  n.  878,  convertito  nella
legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n.  1110,  convertito
nella legge 29 novembre 1956, n. 1330;  27  ottobre  1956,  n.  1176,
convertito nello legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14  dicembre  1956,
n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14  dicembre
1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957,  n.  11,  con
cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni; 
  Vista la legge 5 aprile 1950, n.  295,  che  da'  piena  ed  intera
esecuzione  all'Accordo  generale  sulle  tariffe  doganali   e   sul
commercio, concluso a Ginevra il  30  ottobre  1947,  ed  all'Accordo
tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti  ed  i  Paesi
aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; 
  Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da'  piena  ed  intera
esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e  le  Parti
contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay  del
21 aprile 1951; 
  Vista la  legge  14  aprile  1952,  n.  560,  che  ratifica  e  da'
esecuzione agli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14  luglio
1950; 
  Vista la legge  31  ottobre  1952,  n.  2360,  che  approva  e  da'
esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia  concluso
a Roma il 7 marzo 1950; 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  prorogare,  con  alcune  aggiunte   e
modificazioni, a non oltre il 31 dicembre 1960,  la  sospensione  dei
dazi sui macchinari e sulle attrezzature destinati alla  coltivazione
delle ligniti  o  alla  produzione  di  energia  elettrica  con  tali
ligniti; 
  Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art.  3
della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata  con  le  leggi  7
dicembre 1952, n. 1846, 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo  1957,  n.
68; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il  bilancio,  per
l'agricoltura e foreste, per l'industria  ed  il  commercio,  per  il
commercio con l'estero e per la marina mercantile; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Il termine  di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  1  del  decreto
Presidenziale 8 agosto 1955, n. 695, e' prorogato a non oltre  il  31
dicembre 1960.