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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1957, n. 218

Proroga a non oltre il 31 dicembre 1960 della esenzione daziaria per i macchinari e le attrezzature destinati alla coltivazione delle miniere di ligniti nazionali o alla produzione di energia elettrica con tali ligniti, ed estensione della esenzione ad altri macchinari ed attrezzature necessari per un maggior sfruttamento di tali iniziative.

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Testo in vigore dal:  25-4-1957

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa, doganale dei dazi di importazione;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Ritenuta la necessità di prorogare, con alcune aggiunte e modificazioni, a non oltre il 31 dicembre 1960, la sospensione dei dazi sui macchinari e sulle attrezzature destinati alla coltivazione delle ligniti o alla produzione di energia elettrica con tali ligniti;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1



Il termine di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto Presidenziale 8 agosto 1955, n. 695, è prorogato a non oltre il 31 dicembre