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REGIO DECRETO 14 novembre 1920, n. 1944

Che proroga ed abroga disposizioni di carattere legislativo emanate durante la guerra. (020U1944)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-2-1921 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, col quale si stabilisce la data del 31 ottobre 1920 per la cessazione dello stato di guerra;
Ritenuta l'opportunità, in vista di tale cessazione, di prorogare l'efficacia di alcune disposizioni aventi vigore per la sola durata della guerra o anche, per determinati periodi di tempo a questa successivi, nonché di abrogare alcune altre disposizioni emanate durante la guerra;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quelli per la marina, per il tesoro e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Sono prorogate fino al 30 aprile 1921, le seguenti disposizioni:

a) Assegni e indennità ai militari dell'esercito e della marina:

Decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1429.

Decreto Luogotenenziale 25 luglio 1917, n. 1207.

Decreto Luogotenenziale 4 settembre 1919, n. 1830.

b) Avanzamento e stato degli ufficiali:

Regio decreto 28 marzo 1915, n 357; art. 6 del decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1084; decreto Luogotenenziale 13 febbraio 1916, n. 245 e art. 7 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 469.

Art. 1. del decreto Reale 15 aprile 1915, n. 473;

Art. 2. del R. decreto 29 aprile 1915, n. 583 e art. 9 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293;

Art. 5. del decreto Reale 13 maggio 1915, n. 621;

R. decreto 25 maggio 1915 n. 767;

R. decreto 25 maggio 1915, n. 768; decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 966; decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1083;
art. 12 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1915, n. 1652; art. 7 del decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1084; e decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 218, tutti limitatamente agli effetti della conservazione del grado di ufficiale conferito per la durata della guerra;

Art. 5. del decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1494 e art. 4 del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1917, n. 7, limitatamente al mantenimento della inscrizione nei ruoli delle rispettive categorie di ufficiale in congedo;

Decreto Luogotenenziale 8 settembre 1917, n. 1489, solamente agli effetti della conservazione del grado nei limiti ed ai sensi del decreto stesso;

Art. 15. del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652;

Art. 7. del decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n, 1646;

Art. 8. del decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 666;

Articoli 12 e 13 del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944.