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DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1917, n. 1489

Col quale, per la durata della guerra, è istituita nel R. esercito una speciale categoria di «aspiranti dentisti». (017U1489)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal:  22-2-1921
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
La virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferita al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato, con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per la durata della guerra è istituita una speciale Categoria di aspiranti dentisti, la quale, nella progressione della gerarchia sarà compresa fra i sottufficiali e gli ufficiali.
((1))


Gli aspiranti dentisti saranno però considerati come rivestiti dello stato di ufficiale, e perciò sarà loro fatto, a tutti gli effetti, il trattamento previsto dalle leggi sullo stato degli ufficiali.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio Decreto 14 novembre 1920, n. 1944 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del Decreto Luogotenenziale 8 settembre 1917, n. 1489 sono prorogate fino al 30 aprile 1921, solamente agli effetti della conservazione del grado.
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° novembre 1920.