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DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 novembre 1916, n. 1652

Contenente facilitazioni all'avanzamento e disposizioni varie di stato relative agli ufficiali in congedo durante la guerra (016U1652)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal:  23-12-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 2 luglio 1896, n.254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;
Visto il regolamento per l'applicazione della legge anzidetta, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e modificato con R. decreto 10 aprile 1913, n. 384;
Visti i RR. decreti del 4 dicembre 1898, n. 507; del 10 novembre 1910, n. 911; del 15 novembre 1914, numero 1249; del. 31 dicembre 1914, n. 1431; del 10 gennaio 1915, n. 9; del 15 aprile 1915, n. 473; del 25 maggio 1915, n. 767;
Visto R. il decreto 22 maggio 1915, n. 690, col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito;
Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 703, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;
Visto il decreto Luogotenenziale del 24 giugno 1915, n. 1018, col quale le disposizioni per l'avanzamento nel R. esercito relative al tempo di guerra sono estese a tutte le truppe anche se dislocate fuori dei territori da considerarsi in istato di guerra;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le disposizioni del decreto Luogotenenziale dell'11 luglio 1915, n. 1062, sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

Per la durata della guerra, l'ufficiale in congedo, di qualunque categoria, richiamato in servizio, il quale abbia prestato almeno quattro mesi di servizio presso comandi, corpi o servizi dell'esercito operante, potrà essere proposto per l'avanzamento insieme con gli ufficiali in servizio attivo permanente, di pari grado ed anzianità, con le stesse norme vigenti per questi.

Non fa impedimento alla proposta anzidetta la esclusione definitiva dall'avanzamento che fosse stata pronunziata a carico dell'ufficiale in tempo di pace.