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DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 luglio 1915, n. 1083

Col quale possono essere riassunti in servizio, per la durata della guerra e col loro grado, gli ufficiali dimissionari, gli eliminati dai ruoli ed i revocati. (015U1083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal:  22-2-1921
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della facoltà a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 48 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;
Visto il R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 18 luglio 1912, n. 806;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;
Considerata l'opportunità di valersi, per la durata della guerra, dell'opera volontariamente offerta dagli ufficiali dimissionari, o che incorsero nella perdita del grado per cause non contrarie all'onore;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Ministero della guerra ha facoltà di riassumere in servizio, per la durata della guerra, e col grado rivestito prima della cessazione dal servizio stesso e previa domanda degli interessati:

a) gli ufficiali dimissionari;

b) gli ufficiali eliminati dai ruoli;

c) gli ufficiali rivocati dall'impiego in base alla legge 25 maggio 1852, n. 1376, sullo stato degli ufficiali.

d) gli ufficiali collocati in riforma che, in seguito a visita delle autorità sanitarie militari, siano giudicati idonei. (1)

((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che la presente modifica avrà applicazione a partire dall'8 dicembre 1916.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio Decreto 14 novembre 1920, n. 1944 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "Sono prorogate fino al 30 aprile 1921, le seguenti disposizioni:
[...]
b) Avanzamento e stato degli ufficiali:
[...]
decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1083 [...] tutti limitatamente agli effetti della conservazione del grado di ufficiale conferito per la durata della guerra".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente disposizione avrà effetto dal 1 novembre 1920.
Inoltre, nel modificare l'art. 12 del Decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "Sono prorogate fino al 30 aprile 1921, le seguenti disposizioni: [...] Art. 12 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1915, n. 1652".