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DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 maggio 1916, n. 666

Concernente alcune disposizioni relative all'avanzamento degli ufficiali in servizio attivo permanente ed in congedo. (016U0666)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal:  20-6-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 27 agosto 1914, n. 1031, per l'applicazione del 3° numero dell'art. 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni al decreto stesso;
Visto il R. decreto n. 507, del 4 dicembre 1898, che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto, da convertirsi in legge, 31 dicembre 1914, n. 1431, riguardante provvedimenti per i quadri;
Visto il R. decreto, da convertirsi in legge, del 10 gennaio 1915, n. 9, relativo alla nomina di sottotenenti di complemento di artiglieria e genio da adibire ai servizi tecnici delle armi stesse;
Visto il R. decreto 28 marzo 1915, n. 356, da convertirsi in legge, riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari di complemento;
Visto il R. decreto n. 690, del 22 maggio 1915, col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito;
Visto il R. decreto n. 703, del 22 maggio 1915, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La prova e l'esperimento, per la nomina di marescialli a sottotenenti in servizio attivo permanente sulla base del n. 3 dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601, per i marescialli delle colonie, avranno luogo nelle rispettive colonie in località che sarà designata dal comando delle truppe, davanti ad una Commissione unica per le quattro armi, presieduta dal comandante delle truppe e formata da quattro ufficiali superiori o capitani, e, possibilmente, uno per ciascuna delle quattro armi combattenti.