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DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 agosto 1915, n. 1293

Recante aumenti alla tabella XV del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'esercito e disposizioni per le promozioni degli ufficiali di complemento. (015U1293)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal:  1-9-1915

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e modificato con leggi successive:
Visti i decreti Luogotenenziali dell'11 luglio, nn. 1062 e 1084;
Considerata la necessità di mantenere nella loro piena efficienza i quadri degli ufficiali, e di poter provvedere, senza indugio, alla sostituzione di quelli che per malattie o ferite sono temporamente indisponibili;
Tenuto presente il bisogno di reclutare nuovi ufficiali subalterni per far fronte alle numerose ed impellenti necessità della guerra;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Alla tabella XV annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento nel R. esercito, sono apportati i seguenti aumenti, i quali avranno vigore a partire dal 1° agosto 1915:

60 colonnelli o tenenti colonnelli;

300 tenenti colonnelli o maggiori;

1000 capitani.