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DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 luglio 1915, n. 1084

Col quale viene ridotta la permanenza nel grado di sottotenente in servizio attivo ed è istituita una categoria speciale di «aspiranti ufficiali di complemento» per la durata della guerra. (015U1084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal:  15-7-1915

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferito al R. Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 251, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, numero 525, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1893, n 380, modificato con le leggi 6 luglio 1908, n. 362, 17 luglio 1910, n. 515 e 28 giugno 1912, n. 641;
Visto il R. decreto 25 luglio 1907, che approva il regolamento dl disciplina militare per il R. esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto n. 357 del 23 marzo 1915, riguardante la nomina ad ufficiale medico di complemento;
Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 767, relativo alla creazione di una speciale categoria di «aspiranti medici»;
Visto il R. decreto del 22 maggio 1915 col quale viene indetta la mobilitazione generale del R. esercito;
Visto il R. decreto del 22 maggio 1915 col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;
Visto il decreto del 24 giugno, col quale le disposizioni per l'avanzamento nel R. esercito relative al tempo di guerra sono estese a tutte le truppe, anche se dislocate fuori dei territori da considerarsi in istato di guerra;
Considerata l'opportunità di istituire, per completare l'istruzione, pratica degli allievi ufficiali di complemento, una speciale categoria di «aspiranti ufficiali di complemento»;
Considerata la necessità di provvedere in tutti i modi al servizio sanitario, valendosi, per la durata della guerra, anche dell'opera dei non regnicoli;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per la durata della guerra la permanenza nel grado di sottotenente, per gli ufficiali in servizio attivo permanente, è ridotta a 18 mesi.