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DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 giugno 1917, n. 944

Concernente disposizioni per l'avanzamento e lo stato degli ufficiali. (017U0944)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal:  22-2-1921
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Art. 12




Per la durata della guerra, gli ufficiali che non abbiano potuto, a turno normale, essere promossi, per inidoneità professionale, o per inidoneità fisica derivante da infermità non imputabile a causa di servizio, ovvero per mancanza di posti disponibili nel grado superiore nella rispettiva specialità, perderanno nel ruolo (nel nuovo grado), quando si renda possibile la loro promozione, un numero di posti proporzionale alla media quinquennale di cui all'art. 29 del R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, o a frazione di essa, in relazione al tempo trascorso. Quando la infermità provenga da cause di servizio, la perdita di posti nel ruolo sarà computata soltanto a partire da un anno dalla data in cui all'ufficiale spetti la promozione a turno.

È abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 14 novembre 1920, n. 1944 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "Sono prorogate fino al 30 aprile 1921, le seguenti disposizioni: [...] b) Avanzamento e stato degli ufficiali: [...] Articoli 12 e 13 del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente disposizione avrà effetto dal 1 novembre 1920.