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DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 giugno 1917, n. 944

Concernente disposizioni per l'avanzamento e lo stato degli ufficiali. (017U0944)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal:  22-2-1921
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Art. 13




Per la durata della guerra, ed a partire dal 1° giugno 1917, agli ufficiali promossi senza perdita di anzianità, ma con ritardo rispetto al giorno in cui sarebbe loro spettata la promozione a turno normale, per indugio nell'inoltro dei documenti d'avanzamento o per altra causa non ad essi imputabile, saranno corrisposti stipendio, assegni e indennità del nuovo grado con la stessa decorrenza che sarebbe loro spettata se il ritardo non fosse esistito.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 14 novembre 1920, n. 1944 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "Sono prorogate fino al 30 aprile 1921, le seguenti disposizioni: [...] b) Avanzamento e stato degli ufficiali: [...] Articoli 12 e 13 del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente disposizione avrà effetto dal 1 novembre 1920.