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REGIO DECRETO 14 novembre 1920, n. 1944

Che proroga ed abroga disposizioni di carattere legislativo emanate durante la guerra. (020U1944)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-2-1921
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 30  settembre  1920,  n.  1389,  col  quale  si
stabilisce la data del 31 ottobre 1920 per la cessazione dello  stato
di guerra; 
 
  Ritenuta l'opportunita', in vista di tale cessazione, di  prorogare
l'efficacia di alcune disposizioni aventi vigore per la  sola  durata
della guerra o anche, per  determinati  periodi  di  tempo  a  questa
successivi, nonche' di abrogare  alcune  altre  disposizioni  emanate
durante la guerra; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  la
guerra, di concerto con quelli per la marina, per il tesoro e per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Sono prorogate fino al 30 aprile 1921, le seguenti disposizioni: 
 
      a) Assegni e  indennita'  ai  militari  dell'esercito  e  della
marina: 
 
  Decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1429. 
 
  Decreto Luogotenenziale 25 luglio 1917, n. 1207. 
 
  Decreto Luogotenenziale 4 settembre 1919, n. 1830. 
 
      b) Avanzamento e stato degli ufficiali: 
 
  Regio  decreto  28  marzo  1915,  n  357;  art.   6   del   decreto
Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1084; decreto  Luogotenenziale  13
febbraio 1916, n. 245 e art. 7 del decreto Luogotenenziale 21  aprile
1916, n. 469. 
 
  Art. 1. del decreto Reale 15 aprile 1915, n. 473; 
 
  Art. 2. del R. decreto 29 aprile 1915, n. 583 e art. 9 del  decreto
Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293; 
 
  Art. 5. del decreto Reale 13 maggio 1915, n. 621; 
 
  R. decreto 25 maggio 1915 n. 767; 
 
  R. decreto 25 maggio  1915,  n.  768;  decreto  Luogotenenziale  10
giugno 1915, n. 966; decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1083;
art. 12 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1915, n. 1652; art. 7
del decreto Luogotenenziale  11  luglio  1915,  n.  1084;  e  decreto
Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 218,  tutti  limitatamente  agli
effetti della conservazione del grado di ufficiale conferito  per  la
durata della guerra; 
 
  Art. 5. del decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915,  n.  1494  e
art.  4  del  decreto  Luogotenenziale  5   gennaio   1917,   n.   7,
limitatamente al  mantenimento  della  inscrizione  nei  ruoli  delle
rispettive categorie di ufficiale in congedo; 
 
  Decreto Luogotenenziale 8 settembre 1917, n. 1489,  solamente  agli
effetti della conservazione del grado nei  limiti  ed  ai  sensi  del
decreto stesso; 
 
  Art. 15. del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652; 
 
  Art. 7. del decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n, 1646; 
 
  Art. 8. del decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 666; 
 
  Articoli 12 e 13 del decreto Luogotenenziale  10  giugno  1917,  n.
944.