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REGIO DECRETO 10 giugno 1915, n. 966

Riguardante la nomina di ufficiali di complemento, limitatamente al grado di tenente, in alcune categorie di cittadini, per la durata della guerra. (015U0966)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal:  18-7-1915

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù delle facoltà conferite al Nostro Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e modificato con leggi successive;
Considerata l'opportunità di conferire, per la durata della guerra, la nomina ad ufficiale del R. esercito a determinate categorie di persone, le quali, pur non avendo i titoli richiesti, possano egualmente prestare buoni servizi;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per la durata della guerra, è data facoltà al Ministero della guerra di nominare ufficiali di complemento del R. esercito, nelle varie armi e corpi, limitatamente al grado di tenente, e con deroga alle disposizioni che regolano il normale reclutamento dei sottotenenti di complemento delle varie armi e corpi:

a) coloro che abbiano coperto gradi di ufficiale in eserciti permanenti di potenze europee;

b) quei cittadini, od italiani non regnicoli, ai quali siano riconosciuti titoli ed attitudini speciali.