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DECRETO LUOGOTENENZIALE 13 febbraio 1916, n. 245

Concernente la nomina ad ufficiale medico di complemento. (016U0245)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal:  22-2-1921

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;
Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;
Visto il R. decreto 28 marzo 1915, n. 357, da convertirsi in legge, riguardante la nomina ad ufficiale medico di complemento;
Viste le norme per l'esecuzione del suddetto R. decreto 28 marzo 1915, n. 357, decreto Ministeriale 13 gennaio 1916;
Visto il decreto Luogotenenziale n. 1084, dell'11 luglio 1915, col quale è abolito, per la durata della guerra, ogni limite superiore di età per la nomina ad ufficiale medico di complemento;
Visto il decreto Luogotenenziale n. 1842, del 31 dicembre 1915, col quale è prorogata, per la durata della guerra, l'applicazione del suddetto R. decreto 28 marzo 1915, n. 357;
Visto il R. decreto n. 703 del 22 maggio 1915, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;
Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alle sempre crescenti esigenze del servizio sanitario;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Tenuto conto delle norme esecutive che fanno seguito al R. decreto 28 marzo 1915, n. 357, modificate dal decreto Ministeriale 13 gennaio 1916, gli ufficiali medici attualmente inscritti nel ruolo di complemento, i quali posseggano titoli superiori al grado che rivestono, nonché quelli di milizia territoriale e di riserva che dichiarino di far passaggio, pel tempo della guerra, nel ruolo degli ufficiali medici di complemento, potranno ottenere, a domanda, il grado corrispondente ai titoli posseduti.
((1))


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA - ZUPELLI

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio Decreto 14 novembre 1920, n. 1944 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che sono prorogate fino al 30 aprile 1921 le disposizioni relative all'avanzamento e stato degli ufficiali contenute nel Decreto Luogotenenziale 13 febbraio 1916, n. 245.
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che la seguente modifica avrà effetto dal 1° novembre 1920.