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DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1915, n. 1429

Riguardante l'indennità di missione all'estero agli ufficiali del R. esercito. (015U1429)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal:  22-2-1921
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, sulle indennità eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni;
Considerato che nelle attuali contingenze l'indennità giornaliera normale di missione all'estero di L. 25 stabilita dal n. 1-a) dello specchio III delle indennità eventuali annesso al precitato R. decreto risulta insufficiente anche per gli ufficiali in missione nel continente europeo;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il ministro della guerra ha facoltà di aumentare, caso per caso, con decorrenza dal 23 maggio 1915 e per tutta la durata della presente guerra, e sino ad un massimo di L. 50, la indennità giornaliera di missione all'estero per gli ufficiali del R. esercito.
((1))


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Degno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA - ZUPELLI - CARCANO.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio Decreto 14 novembre 1920, n. 1944 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che sono prorogate fino al 30 aprile 1921 le disposizioni del presente decreto relative ad assegni e indennità ai militari dell'esercito e della marina.
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica avrà effetto dal 1° novembre 1920.