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DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1917, n. 1207

Riguardante addebiti a militari di truppa per irregolarità in viaggi. (017U1207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal:  22-2-1921
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri segretari di Stato per la marina, per i lavori pubblici e per i trasporti marittimi e terrestri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Durante la guerra i militari in viaggio su linee ferroviarie o di navigazione esercitate da Amministrazioni che eseguiscono i trasporti militari in conto corrente, i quali siano trovati in possesso di documenti irregolari, potranno essere autorizzati a proseguire il viaggio sino a destinazione, salvo all'Amministrazione ferroviaria od all'esercente la linea di navigazione di rimettere all'autorità militare competente il relativo addebito, che sarà riscosso sugli stipendi, assegni o indennità spettanti ai militari, mediante ritenute da effettuarsi in conformità di quanto è stabilito dagli articoli successivi; salva rimanendo l'azione penale per la persecuzione delle responsabilità penali eventualmente incorse.

((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio Decreto 14 novembre 1920, n. 1944 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che le disposizioni del presente provvedimento sono prorogate fino al 30 aprile 1921.
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica avrà effetto dal 1° novembre 1920.