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DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 luglio 1915, n. 1084

Col quale viene ridotta la permanenza nel grado di sottotenente in servizio attivo ed è istituita una categoria speciale di «aspiranti ufficiali di complemento» per la durata della guerra. (015U1084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal:  22-2-1921
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Art. 7



Per la durata della guerra le norme per il reclutamento degli ufficiali modici di complemento, o degli «aspiranti medici», sono interamente applicabili anche, ai non regnicoli, ai quali però la concessione del grado s'intenderà limitata alla durata della guerra stessa.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio Decreto 14 novembre 1920, n. 1944 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "Sono prorogate fino al 30 aprile 1921, le seguenti disposizioni: [...] b) Avanzamento e stato degli ufficiali: [...] art. 7 del decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1084 [...] tutti limitatamente agli effetti della conservazione del grado di ufficiale conferito per la durata della guerra".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente disposizione avrà effetto dal 1 novembre 1920.