LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-11-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 80 
           (Disposizioni in materia di politiche sociali) 
 
  1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e  di  lire  430
miliardi per l'anno 2002 e fino  alla  data  del  31  dicembre  2002,
ovvero  fino  alla   conclusione   dei   processi   attuativi   della
sperimentazione e  comunque  non  oltre  il  30  giugno  2007,  fermi
restando gli stanziamenti gia' previsti: 
    a) i comuni individuati ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 18 giugno 1998, n.  237,  sono  autorizzati,  nell'ambito
della  disciplina  prevista  dal  predetto  decreto  legislativo.   a
proseguire  l'attuazione  dell'istituto   del   reddito   minimo   di
inserimento; 
    b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di  inserimento
di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche
ai comuni compresi nei territori per i quali  sono  stati  approvati,
alla  data  del  30  giugno  2000,  i  patti  territoriali   di   cui
all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e
successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto  o
ai quali hanno aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da
individuare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo
n. 237 del 1998. 
  2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
e' aggiunto il seguente: 
"4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore  padre,
anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli  o  delle
sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita'
di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima  da
almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di  cui
all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992
per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire  del  congedo  di
cui al comma 2 del presente  articolo  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a
percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione  e  il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita'
e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo
massimo di lire 70 milioni annue per il congedo  di  durata  annuale.
Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno  2002,
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo
per le famiglie di operai e impiegati.  L'indennita'  e'  corrisposta
dal  datore  di  lavoro  secondo  le  modalita'   previste   per   la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I  datori  di
lavoro privati, nella  denuncia  contributiva,  detraggono  l'importo
dell'indennita' dall'ammontare dei  contributi  previdenziali  dovuti
all'ente previdenziale competente.  Per  i  dipendenti  dei  predetti
datori di lavoro privati, compresi quella per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1 del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito
ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i  genitori,
anche adottivi, non puo' superare la durata complessiva di due  anni;
durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono  fruire
dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio  1992,  n.
104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6  del  medesimo
articolo". 
  3. A decorrere dall'anno  2002,  ai  lavoratori  sordomuti  di  cui
all'articolo 1 della legge 26  maggio  1970,  n.  381,  nonche'  agli
invalidi  per  qualsiasi  causa,  ai  quali  e'  stata   riconosciuta
un'invalidita' superiore al  74  per  cento  o  ascritta  alle  prime
quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme
in  materia  di  pensioni  di  guerra,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita
dalla tabella A allegata al decreto del Presidente  della  Repubblica
30  dicembre  1981,  n.   834,   e   successive   modificazioni,   e'
riconosciuto, a loro richiesta, per  ogni  anno  di  servizio  presso
pubbliche  amministrazioni  o  aziende  private  ovvero   cooperative
effettivamente svolto, il beneficio  di  due  mesi  di  contribuzione
figurativa  utile  ai  soli  fini  del  diritto   alla   pensione   e
dell'anzianita' contributiva, il beneficio e'  riconosciuto  fino  al
limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa. 
  4. Il comma 3 dell'articolo 65 della legge  23  dicembre  1998,  n.
448, e' sostituito dal seguente: 
"3. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto integralmente, per  un
ammontare di 200.000 lire mensili e per  tredici  mensilita',  per  i
valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali  alla  differenza
tra il valore dell'ISE di cui  al  comma  1  e  il  predetto  importo
dell'assegno su base annua.  Per  valori  dell'ISE  del  beneficiario
compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE  di  cui  al
comma 1 l'assegno e' corrisposto in misura pari alla  differenza  tra
l'ISE di cui al comma 1 e quello  del  beneficiario,  e  per  importi
annui non inferiori a 20.000 lire". 
  5. L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23  dicembre  1998,
n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal
presente articolo, e come interpretato  ai  sensi  del  comma  9,  e'
concesso, nella  misura  e  alle  condizioni  previste  dal  medesimo
articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  109.  e  successive
modificazioni, nei quali siano  presenti  il  richiedente,  cittadino
italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato,  e  tre
minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli  del
richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in  affidamento
preadottivo. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e  5  sono  efficaci  per  gli
assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi. 
  7. La potesta' concessiva degli assegni di cui agli articoli  65  e
66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive  modificazioni,
puo' essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante
un apposito  servizio  comune,  ovvero  dall'INPS,  a  seguito  della
stipula di specifici accordi tra  i  comuni  e  l'Istituto  medesimo;
nell'ambito dei suddetti  accordi,  sono  definiti,  tra  l'altro,  i
termini  per  la   conclusione   del   procedimento,   le   modalita'
dell'istruttoria  delle  domande  e  dello  scambio,  anche  in   via
telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e  alla  situazione
economica dei richiedenti, nonche' le eventuali risorse strumentali e
professionali che possono essere  destinate  in  via  temporanea  dai
comuni all'INPS per il piu' efficiente svolgimento  dei  procedimenti
concessori. 
  8. Le regioni possono prevedere  che  la  potesta'  concessiva  dei
trattamenti di invalidita' civile di cui all'articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive  modificazioni,  puo'
essere esercitata dall'INPS a  seguito  della  stipula  di  specifici
accordi tra le  regioni  medesime  ed  il  predetto  Istituto.  Negli
accordi possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti  conseguenti
all'eventuale  estensione  della  potesta'  concessiva  ai   benefici
aggiuntivi disposti dalle regioni con  risorse  proprie,  nonche'  la
destinazione all'INPS, per il periodo dell'esercizio  della  potesta'
concessiva  da  parte  dell'Istituto,  di   risorse   derivanti   dai
provvedimenti  attuativi  dell'articolo  7   del   predetto   decreto
legislativo n. 112 del 1998. 
  9. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge 23  dicembre  1998,
n. 448,  si  interpretano  nel  senso  che  il  diritto  a  percepire
l'assegno spetta al richiedente convivente con i  tre  figli  minori,
che ne abbia fatta annualmente domanda  nei  termini  previsti  dalle
disposizioni di attuazione. 
  10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151. 
  11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151. 
  12.  La  disposizione  di  cui  al  comma   16,   quarto   periodo,
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si  interpreta
nel senso che l'estensione ivi prevista della  tutela  relativa  alla
maternita' e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle  forme  e
con le modalita' previste per il lavoro dipendente. 
  13.  Il  Fondo  nazionale  per  le  politiche   sociali,   di   cui
all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  e
successive modificazioni, e' incrementato di lire  350  miliardi  per
l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002. 
  14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite  massimo  di
lire 10 miliardi annue, e'  destinata  al  sostegno  dei  servizi  di
telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da  associazioni  di
volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata
esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano
un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone
anziane per la fruizione degli  interventi  e  dei  servizi  pubblici
presenti nel territorio. Una quota del  medesimo  Fondo,  nel  limite
massimo di lire 3 miliardi, viene destinata  alle  famiglie  nel  cui
nucleo siano comprese una o piu' persone anziane titolari di  assegno
di  accompagnamento,  totalmente  immobili,  costrette  a   letto   e
bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico.
Un'ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire  20
miliardi,  e'   destinata   al   cofinanziamento   delle   iniziative
sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre  2000,
per la realizzazione  di  specifici  servizi  di  informazione  sulle
attivita' e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in  favore
delle famiglie. Il Ministro per la solidarieta' sociale,  sentite  le
competenti Commissioni parlamentati, con propri decreti  definisce  i
criteri, i requisiti, le modalita' e i termini  per  la  concessione,
l'erogazione e la revoca dei contributi di  cui  al  presente  comma,
nonche' per la verifica delle attivita' svolte. 
  15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 269, e' attribuita una somma di  20  miliardi
di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma  2,  per
il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza  e
recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi  previsti.
Il  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della giustizia e della sanita',  provvede  con  propri
decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla  definizione  dei
programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto
1998, n. 269, delle  condizioni  e  modalita'  per  l'erogazione  dei
finanziamenti, e per la verifica degli interventi. 
  16. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della
legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all'attribuzione  delle
quote  del  Fondo  nazionale  per  l'infanzia  e  l'adolescenza  loro
riservate,  sono  autorizzati  a   disporre   sui   fondi   assegnati
anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei  singoli  interventi
attuati in convenzione con terzi. 
  17. Con effetto dal 1° gennaio  2001  il  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e  successive  modificazioni,  e'  determinato
dagli stanziamenti previsti per  gli  interventi  disciplinari  dalle
seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni: 
    a)  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
    b) legge 19 luglio 1991, n. 216; 
    c) legge 11 agosto 1991, n. 266; 
    d) legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    e)  decreto-legge  27  maggio  1994,  n.  318,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465; 
    f) legge 28 agosto 1997, n. 284; 
    g) legge 28 agosto 1997, n. 285; 
    h) legge 23 dicembre 1997, n. 451; 
    i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
    l) legge 21 maggio 1998, n. 162; 
    m) decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  ad  esclusione
delle somme stanziate dall'articolo 18; 
    n) legge 3 agosto 1998, n. 269; 
    o) legge 15 dicembre 1998, n. 438; 
    p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
    q) legge 31 dicembre 1998, n. 476; 
    r) legge 18 febbraio 1999, n. 45; 
    r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28; 
    r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13. 
  18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate  al  comma  17,
lettere a), d), f), g), h), l),  m),  r),  sono  ripartite  in  unica
soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano  con  decreto  annuale  del
Ministro per la solidarieta' sociale. 
  19. Ai sensi dell'articolo 41 del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, l'assegno  sociale  e  le  provvidenze  economiche  che
costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in
materia di servizi sociali sono  concesse  alle  condizioni  previste
dalla legislazione medesima, agli stranieri  che  siano  titolari  di
carta di soggiorno;  per  le  altre  prestazioni  e  servizi  sociali
l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli
stranieri che siano almeno  titolari  di  permesso  di  soggiorno  di
durata non inferiore ad un anno. Sono  fatte  salve  le  disposizioni
previste dal decreto legislativo 18 giugno  1998,  n.  237,  e  dagli
articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  e  successive
modificazioni. (55) (58) (63) (68) (78) (83) ((87)) 
  20. I comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre  1998,
n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle  somme  ad  essi
attribuite sul Fondo di cui all'articolo 11 della medesima legge alla
locazione  di  immobili  per  inquilini  assoggettati   a   procedure
esecutive   di   sfratto   che    hanno    nel    nucleo    familiare
ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di
altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto  di
una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare
immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare  ulteriori  risorse
proprie ad integrazione del Fondo anzidetto. 
  21. Ai fini dell'applicazione del comma 20 i  comuni  predispongono
graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate  le  condizioni
di cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le  graduatorie
sono predisposte entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono  sospese
le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli  inquilini  che
si trovino nelle condizioni di cui al comma 20. (7) 
  23. Le disponibilita' finanziarie  stanziate  dal  decreto-legge  3
aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
maggio  1985,  n.  211,  come  individuate   dall'articolo   23   del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al  comune  di  Napoli,
possono essere utilizzate, in misura non superiore al 30  per  cento,
oltre che per l'acquisto di  alloggi  ad  incremento  del  patrimonio
alloggiativo dello stesso comune di Napoli, anche  per  la  riduzione
del costo di acquisto della prima casa da parte dei nuclei  familiari
sfrattati o  interessati  dalla  mobilita'  abitativa  per  piani  di
recupero. Ai fini dell'assegnazione dei contributi il comune  procede
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  29
ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23
dicembre 1986, n. 899. 
  24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 puo'  essere
maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato
ammissibile per  ciascuna  delle  fasce  di  reddito  prevista  dalla
normativa della regione Campania. In ogni  caso,  il  contributo  per
l'acquisto di ciascun alloggio non  puo'  superare  l'importo  di  50
milioni di lire. 
  25. In caso di rinuncia all'azione giudiziaria  promossa  da  parte
dei lavoratori esposti all'amianto aventi i  requisiti  di  cui  alla
legge 27 marzo 1992, n.  257,  e  cessati  dall'attivita'  lavorativa
antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa
si estingue  e  le  spese  e  gli  onorari  relativi  alle  attivita'
antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si da' luogo da parte
dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione  di
indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati. 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 2 luglio 2001, n. 247, convertito senza modificazioni dalla
legge 4 agosto 2001, n. 332, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)  che
"La sospensione delle procedure esecutive  di  rilascio  di  immobili
adibiti ad uso abitativo, gia' disposta ai  sensi  dell'articolo  80,
comma 22,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  iniziate  nei
confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma
20 del medesimo articolo 80, e' differita fino al 31 dicembre 2001". 
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AGGIORNAMENTO (55) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 29-30 luglio 2008, n. 306 (in
G.U. 1a  s.s.  06/08/2008,  n.  33)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 19 del presente articolo "  nella  parte  in
cui escludono che l'indennita' di accompagnamento, di cui all'art.  1
della legge 11 febbraio 1980, n. 18,  possa  essere  attribuita  agli
stranieri extracomunitari soltanto  perche'  essi  non  risultano  in
possesso dei requisiti di reddito gia'  stabiliti  per  la  carta  di
soggiorno ed ora previsti, per  effetto  del  decreto  legislativo  8
gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva  2003/109/CE  relativa
allo status  di  cittadini  di  Paesi  terzi  soggiornanti  di  lungo
periodo) per il permesso di soggiorno CE per  soggiornanti  di  lungo
periodo". 
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AGGIORNAMENTO (58) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 14-23 gennaio 2009, n. 11 (in
G.U.  1a  s.s.  28/01/2009,  n.  4)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 19 del presente articolo "nella parte in cui
esclude che la pensione di inabilita', di cui all'art. 12 della legge
30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971,
n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili),  possa
essere attribuita agli  stranieri  extracomunitari  soltanto  perche'
essi  non  risultano  in  possesso  dei  requisiti  di  reddito  gia'
stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto  del
D.Lgs.  n.  3  del  2007,  per  il  permesso  di  soggiorno  CE   per
soggiornanti di lungo periodo". 
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AGGIORNAMENTO (63) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 26 - 28 maggio 2010,  n.  187
(in G.U. 1a s.s. 03/06/2010, n. 22), ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 19 del presente articolo,  "nella  parte  in
cui subordina al requisito della titolarita' della carta di soggiorno
la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel  territorio
dello Stato dell'assegno mensile di invalidita' di  cui  all'art.  13
della  legge  30  marzo  1971,  n.  118  (Conversione  in  legge  del
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5  e  nuove  norme  in  favore  dei
mutilati ed invalidi civili)". 
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AGGIORNAMENTO (68) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 16 dicembre 2011, n. 329
(in G.U. 1a s.s. 21/12/2011, n. 53) ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre  2000,
n. 388  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), nella parte in cui
subordina al requisito della titolarita' della carta di soggiorno  la
concessione ai minori  extracomunitari  legalmente  soggiornanti  nel
territorio dello Stato della indennita' di frequenza di cui  all'art.
1 della legge 11 ottobre 1990,  n.  289  (Modifiche  alla  disciplina
delle indennita' di accompagnamento di cui  alla  legge  21  novembre
1988, n. 508, recante norme  integrative  in  materia  di  assistenza
economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed  ai  sordomuti  e
istituzione di un'indennita' di frequenza per i minori invalidi)". 
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AGGIORNAMENTO (78) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 15 marzo 2013 n. 40  (in
G.U. 1a s.s.  20/3/2013,  n.  12),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della  legge  23  dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) nella parte in  cui
subordina al requisito della titolarita' della carta di soggiorno  la
concessione agli stranieri  legalmente  soggiornanti  nel  territorio
dello Stato della indennita' di accompagnamento  di  cui  all'art.  1
della legge 11 febbraio 1980, n. 18  (Indennita'  di  accompagnamento
agli  invalidi  civili  totalmente  inabili)  e  della  pensione   di
inabilita' di cui all'art. 12 della  legge  30  marzo  1971,  n.  118
(Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove
norme in favore di mutilati ed invalidi civili)". 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  27  gennaio  -  27  febbraio
2015,  n.  22  (in  G.U.  1a  s.s  4/3/2015,  n.  9),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, della  legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge  finanziaria  2001),  nella
parte in cui subordina al requisito della titolarita' della carta  di
soggiorno la concessione agli stranieri legalmente  soggiornanti  nel
territorio dello Stato della pensione di cui all'art. 8  della  legge
10 febbraio  1962,  n.  66  (Nuove  disposizioni  relative  all'Opera
nazionale per i ciechi civili) e dell'indennita' di cui  all'art.  3,
comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme  integrative  in
materia di assistenza  economica  agli  invalidi  civili,  ai  ciechi
civili ed ai sordomuti)". 
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AGGIORNAMENTO (87) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 7 ottobre - 11 novembre 2015,
n.  230  (in  G.U.  1ª  s.s.  18/11/2015,  n.  46),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, della  legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge  finanziaria  2001),  nella
parte in cui subordina al requisito della titolarita' della carta  di
soggiorno la concessione agli stranieri legalmente  soggiornanti  nel
territorio dello Stato della pensione di invalidita' civile per sordi
e della indennita' di comunicazione".