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LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66

Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1974)
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Testo in vigore dal:  22-3-1962

Art. 8


Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18° anno di età.