LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66

Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1974)
Testo in vigore dal: 22-3-1962
                               Art. 8.

  Tutti  coloro  che  siano  colpiti da cecita' assoluta o abbiano un
residuo  visivo  non  superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi
con  eventuale  correzione,  hanno  diritto alla corresponsione della
pensione a decorrere dal compimento del 18° anno di eta'.