LEGGE 21 novembre 1988, n. 508

Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

note: Entrata in vigore della legge: 10/12/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
Istituzione, misura e periodicita'  di  una  speciale  indennita'  in
                     favore dei ciechi parziali 
  1. A decorrere  dal  1  gennaio  1988,  ai  cittadini  riconosciuti
ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in  entrambi
gli  occhi  con  eventuale  correzione,  e'  concessa  una   speciale
indennita' non reversibile al solo titolo  della  minorazione  di  L.
50.000 mensili per dodici mensilita'.(3) ((5)) 
  2.  Detta  indennita'  sara'  corrisposta  d'ufficio  agli  attuali
beneficiari  della  pensione  non  reversibile  di  cui  all'articolo
14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979,  n.  663,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e  a  domanda
negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo  alla  data
di presentazione della domanda stessa. 
  3. L'indennita' speciale di cui al comma  1  non  si  applica  alle
altre categorie di minorati civili. 
  4.  Per  gli  anni  successivi,  l'adeguamento   automatico   della
indennita' di cui al  comma  1  sara'  calcolato,  sulla  base  degli
importi  sopra  indicati  con  le  modalita'  previste  dal  comma  2
dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.(1) (4) 
    
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 11 ottobre 1990, n. 289 ha disposto (con l'art. 4,  comma  1,
lettere a), b), c) e d)) che "A  decorrere  dal  1  gennaio  1990  le
indennita' previste dalla  legge  21  novembre  1988,  n.  508,  sono
aumentate dei seguenti importi:
a)  lire  30.000  mensili  per  l'indennita'  di  accompagnamento
erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,
della citata legge n. 508 del 1988;
b)  lire  15.000  mensili  per  l'indennita'  di  accompagnamento
erogata agli invalidi civili di cui all'articolo  2,  commi  3  e  4,
della citata legge n. 508 del 1988;
c) lire 15.000 mensili per la  speciale  indennita'  concessa  ai
cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un
ventesimo in entrambi gli occhi  con  eventuale  correzione,  di  cui
all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988;
d) lire 15.000  mensili  per  l'indennita'  di  comunicazione  in
favore dei sordi prelinguali, di  cui  all'articolo  4  della  citata
legge n. 508 del 1988."
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AGGIORNAMENTO (3)

    
  La L. 3 aprile 2001, n. 131 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
" L'indennita' speciale istituita dall'articolo  3,  comma  1,  della
legge 21 novembre  1988,  n.  508,  e'  stabilita  in  L.  215.730  a
decorrere dal 1 gennaio 2002". 
    
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AGGIORNAMENTO (4)
    
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 40, comma 4)
che " L'indennita' di accompagnamento  ai  ciechi  assoluti  prevista
dagli  articoli  4  e  7  della  citata  legge  n.  382  del  1970  e
l'indennita'  speciale  dei  ciechi  civili  ventesimisti   istituita
dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di
93 euro mensili nel periodo nel quale i  beneficiari  delle  suddette
indennita' usufruiscono del servizio di  accompagnamento  di  cui  al
presente articolo." 
    
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AGGIORNAMENTO (5)
    
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto  (con  l'art.  2,  comma
467) che " L'importo dell'indennita' speciale istituita dall'articolo
3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e' stabilito  nella
misura di euro 176 a decorrere dal 1° gennaio 2008."