DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 1998, n. 237

Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-8-1998. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/2000)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-8-1998
                               Art. 4.
       Modalita' per l'individuazione delle aree territoriali
                in cui effettuare la sperimentazione
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  legislativo,  con  decreto  del Ministro per la solidarieta'
sociale,  sentite  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la
Conferenza Statocitta' e autonomie locali, sono individuati i comuni,
singoli o associati, nei quali e' realizzata la sperimentazione.
  2. L'individuazione e' effettuata tenuto conto:
    a) dei livelli di poverta';
  b)  della  diversita'  delle  condizioni economiche, demografiche e
sociali;
  c)  della  varieta'  delle  forme  di  assistenza  gia' attuate dai
comuni;
  d)  della  necessita'  di una adeguata distribuzione sul territorio
nazionale  dei  comuni  che effettuano la sperimentazione, al fine di
garantire  la  effettiva  rappresentativita'  dell'intero  territorio
nazionale;
  e)   della   disponibilita'   del   comune   a   partecipare   alla
sperimentazione, anche con riferimento a quanto previsto all'articolo
5.