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DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 1998, n. 237

Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-8-1998. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/2000)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-8-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 1998;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Sentita  la  conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto l997, n. 281;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 12 giugno 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  la solidarieta' sociale e del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
             Istituto del reddito minimo di inserimento
  1.   Il   reddito   minimo   di   inserimento,  introdotto  in  via
sperimentale,   e'   una   misura   di  contrasto  della  poverta'  e
dell'esclusione  sociale  attraverso  il  sostegno  delle  condizioni
economiche   e   sociali  delle  persone  esposte  al  rischio  della
marginalita'  sociale  ed  impossibilitate  a  provvedere  per  cause
psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.
  2.  Il  reddito  minimo  di inserimento e' costituito da interventi
volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei
soggetti   e   delle   famiglie   destinatari,  attraverso  programmi
personalizzati, e da trasferimenti monetari integrativi del reddito.
          Avvertenza:
            Il testo delle  note e' stato redatto ai sensi  dell'art.
          10,  comma 3,  del  testo unico  delle  disposizioni  sulla
          promulgazione   delle leggi,  sull'emanazione  dei  decreti
          del  Presidente  della  Repubblica  e sulle   pubblicazioni
          ufficiali  della Repubblica  italiana, approvato con D.P.R.
          28  dicembre 1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare  la
          lettura  delle disposizioni di legge  alle quali e' operato
          il rinvio.   Restano invariati il  valore  e    l'efficacia
          degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -    Il    testo  degli    articoli   76   e   87   della
          Costituzione  e'  il seguente:
            "Art. 76. - L'esercizio della   funzione legislativa  non
          puo'  essere delegato al Governo  se non con determinazione
          di   principi e criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per soggetti definiti".
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di
          legge  e i regolamenti.
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere la grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -  Il    testo dell'art. 59,  commi 47 e  48, della legge
          27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:
            "47. A  decorrere dall'anno  1998, in  via  sperimentale,
          in  attesa  della  riforma    degli  istituti che prevedono
          trasferimenti di reddito alle   persone, e    nei    limiti
          delle    risorse   preordinate allo   scopo nell'ambito del
          Fondo di cui  al comma 44, e'   introdotto  l'istituto  del
          reddito  minimo    di inserimento   a favore   dei soggetti
          privi di reddito singoli o con uno o  piu' figli  a  carico
          ed  impossibilitati  a  provvedere   per cause   psichiche,
          fisiche  e sociali  al mantenimento proprio e dei figli.
            48. Ai fini dell'attuazione del comma 47, il  Governo  e'
          delegato  ad  emanare, sentite   le competenti  commissioni
          parlamentari,   entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a
          disciplinare:
            a)  la  durata  della  sperimentazione,    che  non  puo'
          comunque superare il periodo di due anni;
            b) i  destinatari dell'istituto del reddito    minimo  di
          inserimento,  tenendo  conto  delle  loro  condizioni    di
          reddito in riferimento ad  una  determinata    soglia    di
          poverta'    e    prevedendo   il collegamento   del reddito
          minimo  di  inserimento   con   gli   interventi   previsti
          nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;
            c)  i criteri di accertamento e verifica delle condizioni
          di  reddito  dei  destinatari  sulla  base  di   scale   di
          equivalenza;
            d)   i  criteri  per  la  revisione  e  la  revoca  della
          prestazione;
            e)    le  modalita'    di  individuazione    delle   aree
          territoriali    nelle   quali       e'   realizzata      la
          sperimentazione, in   collaborazione  con    la  Conferenza
          permanente   per i rapporti tra  lo Stato, le regioni  e le
          province autonome di Trento e  di Bolzano e  la  Conferenza
          Statocitta' e autonomie locali;
            f)  l'ammontare    pro  capite  del    reddito  minimo di
          inserimento, che non deve comunque essere superiore ad  una
          percentuale pari al 60 per  cento  del  reddito  medio  pro
          capite nazionale;
            g)   la previsione  di concedere  una  volta soltanto  la
          somma   per l'intero anno a  coloro  che  si  impegnino  ad
          iniziare  entro  dodici  mesi una nuova attivita' autonoma,
          anche in associazione con altri;
            h)  l'integrazione  del reddito  minimo  di   inserimento
          con    altre  prestazioni derivanti dall'accesso ad   altri
          servizi sociali da parte del destinatario e del suo  nucleo
          familiare;
            i)     la    titolarita'   ai    comuni    dei    compiti
          relativi      alla  sperimentazione  e    le  modalita'  di
          presentazione  presso  i    comuni  di  residenza     delle
          domande    per   accedere     al   reddito     minimo    di
          inserimento;
            l)   i     criteri  e    le  modalita'    di  valutazione
          dell'efficacia della sperimentazione;
            m)   le   funzioni consultive   della   commissione    di
          indagine    sulla poverta'  e sull'emarginazione  istituita
          presso  la Presidenza  del Consiglio      dei     Ministri,
          ai    fini   dell'attuazione    della sperimentazione".
            -  Il  testo    dell'art.  8  del  decreto legislativo 28
          agosto 1997, n.  281, e' il seguente:
            "Art. 8  (Conferenza Statocitta'  ed autonomie locali   e
          Conferenza unificata). -  1. La  Conferenza Statocitta'  ed
          autonomie    locali  e' unificata   per le   materie ed   i
          compiti  di    interesse  comune    delle  regioni,   delle
          province,  dei  comuni  e  delle  comunita' montane, con la
          Conferenza Statoregioni.
            2. La Conferenza Statocitta'  ed    autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro,  del bilancio e della programmazione economica,
          il   Ministro   delle   finanze,  il  Ministro  dei  lavori
          pubblici, il Ministro  della  sanita',  il  presidente  del
          l'Associazione  nazionale   dei   comuni d'Italia  -  ANCI,
          il presidente  dell'Unione province  d'Italia  -   UPI   ed
          il   presidente   dell'Unione   nazionale comuni, comunita'
          ed enti   montani  -  UNCEM.    Ne  fanno    parte  inoltre
          quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
          provincia  designati   dall'UPI.  Dei  quattordici  sindaci
          designati    dall'ANCI  cinque  rappresentano   le   citta'
          individuate  dall'art.  17  della legge 8 giugno   1990, n.
          142. Alle  riunioni possono  essere invitati  altri  membri
          del        Governo,     nonche'     rappresentanti       di
          amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
            3.  La  Conferenza Statocitta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata  almeno  ogni   tre mesi, e  comunque in tutti  i
          casi il  presidente ne ravvisi la  necessita' o  qualora ne
          faccia richiesta    il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI  o
          dell'UNCEM.
            4.    La  Conferenza   unificata di   cui al  comma 1  e'
          convocata  dal Presidente del Consiglio dei Ministri.    Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o, su sua delega, dal Ministro per  gli    affari
          regionali  o,  se    tale  incarico non e'   conferito, dal
          Ministro dell'interno".