LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 59 
Disposizioni  in  materia  di  previdenza,  assistenza,  solidarieta'
                          sociale e sanita' 
 
 
  1. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate  a  decorrere
dal  1  gennaio  1998  a  tutti  i  lavoratori  iscritti  alle  forme
pensionistiche obbligatorie sostitutive,  esclusive  ed  esonerative,
qualora non gia' previsto, si applica la tabella di cui  all'articolo
12 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  503;  a  decorrere
dalla medesima data e' abrogato  il  comma  3  dell'articolo  12  del
citato decreto legislativo n. 503 del 1992.  Per  gli  iscritti  alla
forma pensionistica di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997,  n.
181, continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo  3
del medesimo decreto legislativo n. 181 del 1997. Con  effetto  dalla
medesima data: 
  a)  gli  aumenti  di  periodi  di  servizio  computabili   a   fini
pensionistici  comunque  previsti  dalle  vigenti   disposizioni   in
relazione allo svolgimento di particolari attivita' professionali non
possono eccedere complessivamente i  cinque  anni;  gli  aumenti  dei
periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni,  maturati  alla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono  riconosciuti
validi a fini pensionistici e se eccedenti i  cinque  anni  non  sono
ulteriormente aumentabili; 
  b) per la determinazione dell'anzianita' contributiva ai  fini  sia
del diritto che della misura della prestazione, le frazioni  di  anno
non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso  o  per  difetto.  Sono
fatte salve le domande presentate ai sensi dell'articolo 3, comma  9,
del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658.  Sono  abrogati  gli
articoli 24, terzo comma, 45 e  46  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 
  2. Per i trattamenti da liquidarsi a decorrere dal 1 gennaio 1998 a
carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive o esonerative
nonche' di quelle integrative degli enti di cui alla legge  20  marzo
1975, n. 70, e successive modificazioni,  ivi  compresa  la  gestione
speciale ad esaurimento  di  cui  all'articolo  75  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.  761,  e  di  quelle
previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  e  dall'articolo  3   del   decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 563, non  trovano  applicazione  le
disposizioni che prevedono la trasformazione di quote di pensione  in
forma di capitale, fatti  salvi  i  trattamenti  di  cui  al  decreto
legislativo 24 aprile  1997,  n.  164,  per  i  quali  continuano  ad
applicarsi le disposizioni di  cui  all'articolo  3,  comma  12,  del
predetto decreto legislativo n.  164  del  1997,  limitatamente  agli
iscritti che possono far valere, quale somma di eta' e di  anzianita'
contributiva, il parametro  87  e  possono  far  valere  30  anni  di
anzianita' contributiva, ad  eccezione  di  coloro  che  possono  far
valere, quale somma di eta' e di anzianita' contributiva il parametro
89,  fermo  restando  il  requisito  dei  30   anni   di   anzianita'
contributiva,  nei  confronti  dei  quali  la   quota   di   pensione
liquidabile in forma capitale viene erogata nella misura  percentuale
maturata alla data  del  31  dicembre  1997;  per  gli  enti  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo  20  novembre  1990,  n.  357,
trova applicazione il limite di cui all'articolo 7, comma 6,  lettera
a), del decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.  124,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. Restano comunque ferme le disposizioni
di cui al citato decreto legislativo n. 124 del  1993,  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  per  i  soggetti  nei  cui  confronti
trovino  integralmente  attuazione  le  disposizioni   del   medesimo
decreto. 
  3. A decorrere dal 1 gennaio 1998, per tutti  i  soggetti  nei  cui
confronti  trovino   applicazione   le   forme   pensionistiche   che
garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad  integrazione  del
trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
357, nonche' le  forme  pensionistiche  che  assicurano  comunque  ai
dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle  regioni  a
statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
e successive modificazioni, ivi  compresa  la  gestione  speciale  ad
esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  20  dicembre  1979,  n.  761,  nonche'  le  gestioni   di
previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo,  per  il
personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto alle esattorie e  alle  ricevitorie  delle  imposte  dirette,
prestazioni  complementari  al  trattamento   di   base   ovvero   al
trattamento  di   fine   rapporto,   il   trattamento   si   consegue
esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti
dalla  disciplina   dell'assicurazione   generale   obbligatoria   di
appartenenza.  Mediante  accordi  con  le  organizzazioni   sindacali
maggiormente  rappresentative  del  personale  dipendente,  stipulati
anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali  per  il  settore
del credito ai sensi  dell'articolo  2,  comma  28,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli
iscritti ai regimi aziendali integrativi di  cui  al  citato  decreto
legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva,  nei  casi
di ristrutturazione  o  riorganizzazione  aziendale  che  determinano
esuberi di personale, puo' diversamente  disporre,  anche  in  deroga
agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali
esuberi riguardanti banche, associazioni di  banche  e  concessionari
della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore
del credito, gli accordi stipulati, entro la  medesima  data  del  31
marzo   1998,   con   le   organizzazioni   sindacali    maggiormente
rappresentative del personale dipendente possono: a) prevedere,  allo
scopo di agevolare gli esodi, apposite indennita' da  erogare,  anche
ratealmente, in conformita' all'articolo 17  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo  5
del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314,  nel  rispetto  dei
requisiti di eta' ivi previsti, nonche' in  conformita'  all'articolo
6, comma 4, lettera b), del citato decreto  legislativo  n.  314  del
1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato articolo 17  del
testo unico delle imposte sui redditi, come modificato  dall'articolo
5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997,  sono  assoggettate
le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui  sopra,
dai citati fondi nazionali per il settore del credito  in  luogo  dei
datori di lavoro; b) adottare, in via prioritaria, il criterio  della
maggiore eta' ovvero della maggiore prossimita' alla maturazione  del
diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria,
purche' siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito,
comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili,
anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni  previsto  per
la fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei  datori  di  lavoro.
Alle apposite indennita' ed  alle  forme  di  sostegno  del  reddito,
comprensive   dei   versamenti   all'INPS   per   la   corrispondente
contribuzione figurativa, si applica il comma 3-bis  dell'articolo  1
del  decreto-legge  14  agosto  1992,   n.   364,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  19  ottobre  1992,  n.  406.  Dopo   la
costituzione dei citati fondi nazionali per il settore  del  credito,
la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione
di accordi stipulati ai sensi del presente  comma  e'  trasferita  ai
fondi stessi, i quali  assumono  in  carico  le  residue  prestazioni
previste  dagli   accordi   medesimi,   provvedendo   a   riscuoterne
anticipatamente l'importo dai  datori  di  lavoro  obbligati.  Per  i
trattamenti pensionistici anticipati e gli altri interventi  previsti
in  attuazione  del  decreto-legge  24  settembre   1996,   n.   497,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1996, n.  588,
e del  decreto-legge  9  settembre  1997,  n.  292,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  1997,  n.  388,   per   il
risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione  delle  aziende
bancarie  ivi  richiamate,  trovano  applicazione,  sino  alla   loro
completa attuazione e comunque non oltre  il  31  dicembre  1998,  le
disposizioni degli accordi sindacali  stipulati  entro  il  31  marzo
1998, compresa, a tale esclusivo fine, la facolta'  per  le  predette
aziende di sostenere il costo  della  prosecuzione  volontaria  della
contribuzione previdenziale  fino  alla  maturazione  del  diritto  a
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria secondo  i
requisiti  di  anzianita'  contributiva  e  di  eta'  previsti  dalla
legislazione previgente. Le forme pensionistiche di cui  al  presente
comma, fermo restando quanto  previsto  dal  comma  33,  nonche'  dal
citato  decreto  legislativo  n.  124  del   1993,   possono   essere
trasformate, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, in forme a contribuzione  definita  mediante  accordi
stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19
della legge 20 maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni,
ovvero, in mancanza, con  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative del personale dipendente. Alla facolta' di  riscatto,
ove prevista, nelle forme pensionistiche di  cui  al  presente  comma
esercitata dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
trovano applicazione le disposizioni di cui al capo  II  del  decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di determinazione  del
relativo onere. Entro il 31 marzo 2000  il  Governo  e'  delegato  ad
emanare un decreto legislativo per l'armonizzazione della  disciplina
previdenziale e  del  trattamento  di  fine  rapporto  del  personale
addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte  dirette  con
quella  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  sulla  base  dei
principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 2, commi 22 e  23
della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  e  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 3, comma 22, della medesima  legge  nel  rispetto  degli
equilibri di bilancio della relativa  gestione.  Fino  alla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo al  predetto  personale  si
applicano le disposizioni di cui al presente comma. (10) (15) 
  4.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1998,  per  l'adeguamento  delle
prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui
ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione esclusivamente l'articolo 11 del
decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  503,  con  esclusione  di
diverse forme, ove ancora previste, di  adeguamento  anche  collegate
all'evoluzione delle  retribuzioni  di  personale  in  servizio.  Con
effetto sui trattamenti liquidati a  decorrere  dal  1  gennaio  1998
dalle medesime forme pensionistiche si applicano le  disposizioni  in
materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da  lavoro
dipendente o autonomo previste  dalla  disciplina  dell'assicurazione
generale obbligatoria. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trovano applicazione
nei confronti di tutto il personale comunque dipendente dagli enti ed
amministrazioni presso i quali operino le forme pensionistiche di cui
ai medesimi commi. 
  6. Con  effetto  sui  trattamenti  pensioscritti  all'assicurazione
generale obbligatoria ed alle  forme  di  essa  sostitutive  e  nella
tabella D allegata alla presente legge per  i  lavoratori  dipendenti
pubblici iscritti alle forme  esclusive  dell'assicurazione  generale
obbligatoria; per i lavoratori autonomi l'accesso al  trattamento  si
consegue  al  raggiungimento  di   un'anzianita'   contributiva   non
inferiore a 35 anni e al  compimento  del  cinquantottesimo  anno  di
eta'. Per il periodo dal 1 gennaio 1998 al  31  dicembre  2000  resta
fermo il requisito anagrafico di 57 anni ed i termini di  accesso  di
cui al comma 8 sono differiti  di  quattro  mesi.  E'  in  ogni  caso
consentito l'accesso al  pensionamento  al  raggiungimento  del  solo
requisito di anzianita' contributiva di  40  anni.  PERIODO  ABROGATO
DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. PERIODO ABROGATO DALLA L.  28  GIUGNO
2012, N. 92. PERIODO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. 
  7. Le  disposizioni  in  materia  di  requisiti  per  l'accesso  al
trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 8
agosto 1995, n. 335, trovano applicazione nei confronti: 
  a) dei lavoratori dipendenti pubblici  e  privati  qualificati  dai
contratti  collettivi  come  operai  e  per  i  lavoratori  ad   essi
equivalenti, come individuati ai sensi del comma 10; 
  b) dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti  a
forme pensionistiche obbligatorie per non meno di  un  anno  in  eta'
compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento  di
attivita' lavorativa; 
  c) dei lavoratori che siano stati collocati in mobilita' ovvero  in
cassa integrazione guadagni  straordinaria  per  effetto  di  accordi
collettivi stipulati  entro  il  3  novembre  1997,  ivi  compresi  i
lavoratori di pendenti da imprese che  hanno  presentato  domanda  ai
sensi dell'articolo 3 del  decreto-legge  19  maggio  1997,  n.  129,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio  1997,  n.  229,
per il numero di lavoratori da collocare in mobilita' indicato  nella
domanda  medesima,  anche  considerando  complessivamente  i   numeri
indicati nelle  domande  presentate  dalle  imprese  appartenenti  al
medesimo gruppo e per i quali l'accordo collettivo di  individuazione
del numero delle eccedenze intervenga entro il 31 marzo 1998, nonche'
dei lavoratori ammessi entro il 3  novembre  1997  alla  prosecuzione
volontaria, che  in  base  ai  predetti  requisiti  di  accesso  alle
pensioni di anzianita' di cui alla  citata  legge  n.  335  del  1995
conseguano il trattamento  pensionistico  di  anzianita'  al  termine
della fruizione della mobilita',  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ovvero, per i prosecutori volontari durante il
periodo di prosecuzione volontaria e,  comunque,  alla  data  del  31
dicembre  1998.  Per  i  prepensionamenti  autorizzati  in   base   a
disposizioni di legge anteriori  al  3  novembre  1997  continuano  a
trovare applicazione le disposizioni medesime. 
  8. I lavoratori, per i quali sono liquidate le  pensioni  a  carico
delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, che risultino in
possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e b),  entro
il primo trimestre dell'anno, possono accedere  al  pensionamento  di
anzianita' dal 1  luglio  dello  stesso  anno,  se  di  eta'  pari  o
superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere  al
pensionamento dal 1 ottobre dello stesso anno,  se  di  eta'  pari  o
superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre,  possono  accedere  al
pensionamento dal 1 gennaio dell'anno  successivo;  entro  il  quarto
trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1  aprile  dell'anno
successivo.  Per  l'anno  1998  i  diversi  termini  di  accesso   al
pensionamento di anzianita' sono  comunque  differiti  di  tre  mesi,
salvo che per i lavoratori di cui al comma 7, lettera c), nonche' per
quelli  che  abbiano  raggiunto  una  anzianita'   contributiva   non
inferiore a 40 anni, per i quali restano confermati i termini di  cui
alle  previgenti  disposizioni.  I  lavoratori  che   conseguono   il
trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani,  i
commercianti e i coltivatori diretti e che risultino in possesso  dei
requisiti di cui al  comma  6  entro  il  primo  trimestre  dell'anno
possono accedere al pensionamento dal 1 ottobre  del  medesimo  anno;
entro il secondo trimestre, dal 1 gennaio dell'anno successivo; entro
il terzo trimestre, dal  1  aprile  dell'anno  successivo;  entro  il
quarto trimestre, dal 1 luglio dell'anno  successivo.  Ai  dipendenti
che  abbiano  maturato  i  requisiti  per  l'accesso  al  trattamento
pensionistico previsti dai commi 6 e 7 entro  il  31  dicembre  1997,
l'accesso al pensionamento e' consentito a  decorrere  dal  1  aprile
1998. Le disposizioni di cui al presente comma ed  ai  commi  6  e  7
trovano applicazione ai casi di pensionamento anticipato  di  cui  al
comma 185 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  9. Per il personale  del  comparto  scuola  resta  fermo,  ai  fini
dell'accesso al trattamento  pensionistico,  che  la  cessazione  dal
servizio ha effetto dalla  data  di  inizio  dell'anno  scolastico  e
accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del
relativo trattamento economico nel caso di prevista  maturazione  del
requisito entro il 31 dicembre dell'anno. Il personale  del  comparto
scuola la cui domanda di dimissione, presentata  entro  il  15  marzo
1997, non e' stata accolta per effetto delle  disposizioni  contenute
nel  decreto-legge  19  maggio  1997,   n.   129,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n.  229,  e'  collocato  a
riposo  in  due  scaglioni,  equamente   ripartiti,   rispettivamente
nell'anno scolastico o accademico 1998-1999 e  in  quello  1999-2000,
con priorita' per i soggetti in possesso dei requisiti per  l'accesso
al trattamento pensionistico  richiesti  al  personale  del  pubblico
impiego nel 1998 e per quelli  con  maggiore  eta'  anagrafica.  Sono
fatte salve comunque le cessazioni dal servizio di  cui  all'articolo
1, comma 3, del citato decreto-legge n. 129 del 1997, nonche'  quelle
del personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre  e
posti di insegnamento e profili  professionali  nei  quali  vi  siano
situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino  alla
concorrenza  del  relativo  soprannumero.  Ai  fini  di  cui   sopra,
relativamente agli anni scolastici ed accademici 1998, 1999 e 2000 il
verificarsi della suddetta condizione e' accertato al  termine  delle
operazioni di movimento del personale. (50) 
  10. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta dei Ministri del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  per  la
funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi  entro  sei
mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si
provvede ad individuare, nel rispetto  degli  equilibri  di  bilancio
definiti anche con l'applicazione della presente  legge,  sentite  le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei  datori  di
lavoro e dei lavoratori, le mansioni da considerare  equivalenti,  in
base al criterio della pari gravosita',  a  quelle  degli  operai  ai
sensi e per gli effetti di cui al comma 7. 
  11. Ai fini dell'attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  1,
commi da 34 a 38, della citata legge n. 335 del 1995, in  materia  di
lavoro  usurante,  i  criteri  per  l'individuazione  delle  mansioni
usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro  e  della
previdenza sociale, di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione  economica,  della  sanita',  per  la
funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su  parere
di una commissione tecnico-scientifica, composta da non piu' di venti
componenti, costituita con  carattere  paritetico  da  rappresentanti
delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. 
  12. Ai decreti legislativi 24 aprile 1997, n. 164, 30 aprile  1997,
n. 165, 30 aprile 1997, n. 166,  e  30  aprile  1997,  n.  182,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo  n.  164
del 1997, le parole: " dei requisiti di cui alla allegata tabella  A"
sono  sostituite  dalle  seguenti:   "di   requisiti   anagrafici   e
contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti dal comma 2,  di  un
anno ogni  cinque  anni  interi  di  lavoro  svolto  con  obbligo  di
iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni"; 
  b) la tabella B di cui all'articolo 6, comma 2, del citato  decreto
legislativo n. 165 del 1997, e' sostituita dalla seguente: 
    

                         "Tabella B
                      (Art. 6, comma 2)

ANNO                           ETA' ANAGRAFICA

dal 1 gennaio 1998 al 30
giugno 1999                           50

dal 1 luglio 1999 al 31 di-
cembre 2000                           51

dal 1 gennaio 2001 al 30
giugno 2002                           52


dal 1 luglio 2002                     53";


    
  c) all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo  n.  166
del 1997, le parole: " ogni 24 mesi" sono sostituite dalle  seguenti:
" ogni diciotto mesi"; 
  d) la tabella C di cui all'articolo 4, comma 2, del citato  decreto
legislativo n. 182 del 1997, e' sostituita dalla seguente 
    

                            "Tabella C
                         (Art. 4, comma 2)

DECORRENZA DELLA PENSIONE             UOMINI       DONNE

dal 1° gennaio 1998 al 30
giugno 1999                              61          56

dal 1° luglio 1999 al 31
dicembre 2000                            62          57

dal 1° gennaio 2001                      63         58";


    
  13. Sui trattamenti  pensionistici  superiori  a  cinque  volte  il
trattamento   minimo   INPS   dovuti   dall'assicurazione    generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti  e  dalle
forme di essa sostitutive od esclusive  non  spetta  la  perequazione
automatica al costo della vita  prevista  per  l'anno  1998.  Per  le
pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto  trattamento
minimo ed  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
perequazione, l'aumento di perequazione per l'anno 1998  e'  comunque
attribuito fino a  concorrenza  del  predetto  limite  maggiorato.  A
decorrere dal 1 gennaio 1999 e per un periodo di due anni l'indice di
perequazione delle pensioni: 
  a) e' applicato nella misura del 30  per  cento  per  le  fasce  di
importo dei trattamenti pensionistici  comprese  tra  cinque  e  otto
volte il trattamento minimo INPS; 
  b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a  otto
volte il predetto trattamento minimo. 
  14. Le quote dei trattamenti pensionistici di anzianita'  eccedenti
l'ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo  del
Fondo pensioni  lavoratori  dipendenti  non  sono  cumulabili  con  i
redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per  cento  fino  alla
concorrenza dei redditi stessi. Per i trattamenti liquidati  in  data
precedente al 1  gennaio  1998  si  applica  la  relativa  previgente
disciplina se piu' favorevole. 
  15. Con effetto dal 1 gennaio 1998 le aliquote contributive per  il
finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori  artigiani
e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono elevate
di 0,8 punti percentuali. Le stesse  aliquote  sono  elevate  di  0,2
punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1 gennaio  1999  fino  al
raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. Per l'anno 1998
l'aliquota contributiva per  la  gestione  dei  coltivatori  diretti,
mezzadri e coloni e' incrementata rispetto  a  quella  gia'  prevista
dalle vigenti disposizioni nella misura di 0,3 punti percentuali. Per
i lavoratori autonomi gia' pensionati presso le gestioni dell'INPS  e
con piu' di 65 anni di eta' il contributo previdenziale puo' essere a
richiesta applicato nella misura della meta' e per i lavoratori per i
quali la pensione e' liquidata in tutto o in  parte  con  il  sistema
retributivo    il    relativo    supplemento    di    pensione     e'
corrispondentemente   ridotto   della   meta'.   Gli   scultori,    i
pantografisti, i tornitori a  mano,  i  pittori,  i  decoratori  e  i
rifinitori aventi sede nelle zone di montagna che esercitano la  loro
attivita' artistico-tradizionale in forma di ditta  individuale  sono
considerati lavoratori autonomi ai fini della legge 18 dicembre 1973,
n.   877,   e   successive   modificazioni   ed    integrazioni,    e
conseguentemente sono sottoposti alla aliquota contributiva  prevista
dal presente comma per la relativa gestione pensionistica. 
  16. Per i soggetti  che  non  risultano  iscritti  ad  altre  forme
obbligatorie, con effetto dal  1  gennaio  1998  il  contributo  alla
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, e' elevato di 1,5 punti percentuali.  Lo  stesso
e' ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione  di
un  punto   percentuale   ogni   biennio   fino   al   raggiungimento
dell'aliquota  di  19  punti  percentuali.   La   relativa   aliquota
contributiva per  il  computo  delle  prestazioni  pensionistiche  e'
maggiorata  rispetto  a  quella  di  finanziamento   di   due   punti
percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo  di  20
punti percentuali. E' dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari
a 0,5 punti percentuali per  il  finanziamento  dell'onere  derivante
dall'estensione agli stessi della tutela  relativa  alla  maternita',
agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso  di  degenza
ospedaliera. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e  della
previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e  della  programmazione  economica,  e'  disciplinata  tale
estensione nei  limiti  delle  risorse  rinvenienti  dallo  specifico
gettito contributivo. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica e  con  il  Ministro  della
sanita', da emanare entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, si provvede alla disciplina della tutela
per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle  risorse
derivanti dallo specifico gettito  contributivo  e  in  relazione  al
reddito individuale. (15) (26) ((69)) 
  17.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1998,  l'aliquota  contributiva
pensionistica di finanziamento delle forme pensionistiche sostitutive
gestite dall'INPS e'  allineata,  ove  inferiore,  a  quella  vigente
presso il Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
su proposta dei rispettivi comitati di vigilanza ovvero  di  gestione
delle  predette  forme  pensionistiche,  possono  essere  modificati,
previo conforme parere del consiglio di amministrazione dell'INPS,  i
parametri di liquidazione dei trattamenti pensionistici  in  presenza
di gravi squilibri finanziari di carattere permanente. 
  18. Con effetto dall'anno 1998, il contributo  in  quota  capitaria
dovuto dai lavoratori autonomi agricoli all'INAIL e' elevato di  lire
200.000 su base annua. 
  19. L'articolo  67  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,  non  trova
applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi. Dopo  il  secondo
comma dell'articolo 44 del citato testo unico approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica n. 1124  del  1965,  e'  inserito  il
seguente: 
  "Il pagamento all'INAIL della rata di premio puo', a richiesta  del
datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo
da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e  30
novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme
afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di  ciascun
anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio
di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno  precedente  da
indicarsi da parte del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica. Il pagamento della regolazione  del  premio
relativo  al  periodo  assicurativo  precedente  va  in   ogni   caso
effettuato in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio". 
  20. Agli enti privatizzati di cui al decreto legislativo 30  giugno
1994, n. 509, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi da 6 ad 8  del  presente
articolo, concernenti i requisiti  di  accesso  al  pensionamento  di
anzianita', da applicarsi in conformita' a quanto previsto dal quarto
periodo dell'articolo 3, comma 12, della  citata  legge  n.  335  del
1995, a seconda che  l'ente  gestisca  o  meno  forme  di  previdenza
sostitutive.  Per  i  medesimi  enti  le  riserve  tecniche  di   cui
all'articolo 1, comma 4, lettera c), del citato  decreto  legislativo
n. 509 del 1994 sono riferite agli importi delle cinque annualita' di
pensione in essere per l'anno  1994.  Detti  importi  sono  adeguati,
secondo misure e criteri da determinarsi con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  in  occasione
dei risultati che emergeranno dai bilanci tecnici di cui all'articolo
2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 
  21. Le domande per il pensionamento di  anzianita'  dei  dipendenti
della pubblica amministrazione non possono essere presentate prima di
dodici mesi dalla data indicata per l'accesso  al  pensionamento;  il
mancato accesso al pensionamento a tale data  comporta  la  decadenza
della domanda. 
  22. All'articolo 1, comma 217 lettera b), della legge  23  dicembre
1996, n. 662, a decorrere  dal  1  gennaio  1997  le  parole  da:  ";
qualora" fino alla fine del periodo sono sostituite  dalle  seguenti:
"; qualora la denuncia  della  situazione  debitoria  sia  effettuata
spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti
impositori, e comunque entro sei mesi dal termine  stabilito  per  il
pagamento dei contributi o premi, la sanzione di  cui  alla  presente
lettera non e' dovuta sempreche' il versamento dei contributi o premi
sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa". 
  23. All'articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 1996, n. 417,  le
parole: "31 marzo 1998" sono sostituite  dalle  seguenti:  "31  marzo
2000". 
  24. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al terzo periodo, le parole  da:  "le  modalita'"  fino  a:  "di
valutazione," sono  soppresse  e  dopo  la  parola:  "distacco"  sono
inserite le seguenti: "; il Nucleo di valutazione delibera in  ordine
alle proprie modalita' organizzative e di funzionamento"; 
  b) al quarto periodo, dopo la parola: "componenti" sono inserite le
seguenti: " nonche' l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi  del
comma 44, lettera c), anche attraverso convenzioni e borse di  studio
presso il Nucleo medesimo". 
  25.  All'articolo  4  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,  n.  140,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  "5-bis. I datori di lavoro che si sono avvalsi  della  facolta'  di
cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2  dicembre  1985,  n.
688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio  1986,  n.
11, ovvero di cui all'articolo 6,  comma  26,  del  decreto-legge  30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
febbraio 1988, n. 48, ed i cui crediti ceduti ai sensi  delle  citate
disposizioni non siano stati, per qualsiasi motivo, riscossi, possono
procedere alla  regolarizzazione  dei  relativi  debiti  contributivi
rimasti insoluti con le modalita' ed i termini previsti dal  comma  4
del presente articolo, che si intendono a tal fine  prorogati  al  31
gennaio  1998.  Gli  enti  impositori,  entro  quattro   mesi   dalla
presentazione  della  domanda  di  regolarizzazione  accompagnata  da
specifica istanza, procederanno alla formale retrocessione, a  favore
dei cedenti, dei crediti non ancora riscossi ed a suo tempo destinati
al pagamento dei contributi e premi oggetto della regolarizzazione". 
  26. Per le finalita' di cui  al  decreto  legislativo  16  febbraio
1996, n. 104, nonche' per  favorire  il  programma  straordinario  di
cessione  del  patrimonio  immobiliare   degli   enti   previdenziali
pubblici,  previsto  dal  decreto-legge  28  marzo   1997,   n.   79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,  n.  140,
l'Osservatorio di cui all'articolo 10 del citato decreto  legislativo
n. 104 del 1996  puo'  avvalersi  della  collaborazione  di  esperti,
incaricati singolarmente  o  in  apposite  commissioni,  di  societa'
specializzate, di enti, di amministrazioni pubbliche e  degli  ordini
professionali, nei  limiti  delle  risorse  disponibili  per  il  suo
funzionamento. L'ultimo periodo del  comma  2  dell'articolo  10  del
citato decreto legislativo n. 104 del 1996 e' abrogato. La lettera d)
del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e'
sostituita dalla seguente: 
  "d)  ad  individuare  tramite  procedura  competitiva  il  soggetto
disponibile ad acquistare,  a  prezzi  non  inferiori  ai  rispettivi
valori commerciali come sopra stimati, l'intero  complesso  dei  beni
oggetto del programma, ovvero il compendio dei  beni  appartenenti  a
ciascun ente interessato, ovvero uno o piu' lotti di beni  ricompresi
in ciascun compendio. I1 soggetto  acquirente  deve  impegnarsi,  nel
caso proceda a vendita frazionata degli immobili cosi' acquistati,  a
garantire il rispetto  del  diritto  di  prelazione  degli  eventuali
conduttori secondo i  criteri  di  cui  all'articolo  6  del  decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo  3,  comma  109,
della legge 23 dicembre 1996,  n.  662;  deve  altresi'  indicare  un
istituto bancario che  si  impegni  a  concedere  mutui  ipotecari  a
condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi  per  l'acquisto
dei beni in locazione. Queste ultime condizioni  sono  stabilite  con
decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale.  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica". 
  27. La lettera b) del primo comma dell'articolo 37  della  legge  5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed  integrazioni,  e'
sostituita dalla seguente: 
  "b) per i giornalisti professionisti, limitatamente  al  numero  di
unita' ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale  e
per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di
crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di  vecchiaia
al cinquantottesimo anno  di  eta',  nei  casi  in  cui  siano  stati
maturati almeno 18 anni di anzianita' contributiva, con  integrazione
a  carico  dell'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti
italiani  'Giovanni  Amendola'  (INPGI)  del  requisito  contributivo
previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento  approvato
con decreto ministeriale 1 gennaio 1953,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 10 del  14  gennaio  1953.  L'integrazione  contributiva
trova applicazione nella misura e secondo  i  criteri  stabiliti  dal
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 14  giugno  1996,  n.  318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402.  I
termini di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo,  del  decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono  prorogati  al  31  marzo
1998; il termine per l'emanazione di disposizioni correttive ai sensi
dell'articolo 3, comma  22,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,
relative al predetto decreto legislativo, e' prorogato al  30  giugno
1998;". 
  28. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 14 giugno  1996,  n.
318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  1996,  n.
402, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui  il
predetto contratto nel corso del suo svolgimento o alla scadenza  del
termine  venga  trasformato  a  tempo  indeterminato,  il   beneficio
contributivo spetta per  ulteriori  dodici  mesi  a  decorrere  dalla
trasformazione. Per  l'indicato  periodo  l'INPGI  utilizza,  per  la
copertura degli oneri conseguenti al  minore  afflusso  contributivo,
gli stanziamenti residui non  utilizzati  per  il  finanziamento  dei
contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3  e  4,
del citato decreto-legge n. 148 del 1993. L'INPGI e'  autorizzato  ad
anticipare al Fondo  integrativo  di  previdenza  per  i  giornalisti
professionisti, gestito dall'Istituto stesso, le somme occorrenti per
il ripianamento del disavanzo al 31 dicembre 1995 mediante  svincolo,
per un pari importo, del deposito effettuato ai  sensi  dell'articolo
15  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  151,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e dell'articolo 12
del  decreto-legge  22  maggio  1993,   n.   155,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. Alla  restituzione
delle predette somme all'Istituto da parte delle  aziende  editoriali
si  procede  sulla  base  di  un  piano  di  ammortamento   decennale
predisposto   dall'Istituto   medesimo   previe   intese    con    le
organizzazioni  sindacali   firmatarie   del   contratto   collettivo
nazionale di categoria". 
  29.  La  normativa  prevista  dal  comma  2  dell'articolo  2   del
decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, continua a  trovare  applicazione
nei confronti dei giornalisti professionisti  dipendenti  da  aziende
individuate dall'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n.  416,  che
abbiano stipulato o trasmesso ai competenti uffici del Ministero  del
lavoro e della  previdenza  sociale  antecedentemente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge accordi sindacali relativi  al
riconoscimento delle causali di intervento  di  cui  all'articolo  35
della citata legge n. 416 del 1981. 
  30.  L'INPGI  e'  esonerato  dal  versamento  del   contributo   di
solidarieta' previsto dall'articolo 25 della legge 28 febbraio  1986,
n. 41. 
  31. Al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici di  cui
ai decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,  attraverso  attivita'
di promozione e formazione nonche' attraverso l'individuazione  e  la
costruzione di modelli di riferimento per la valutazione  finanziaria
e il monitoraggio dei portafogli dei fondi, e' autorizzata per l'anno
1998 la spesa di lire 3,5 miliardi, da iscriversi in apposita  unita'
previsionale di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e  della
programmazione economica per il finanziamento di apposita convenzione
da stipularsi con il Mediocredito Centrale spa entro sessanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.   Nella
convenzione saranno definite,  anche  attraverso  il  concorso  delle
fonti istitutive  dei  fondi,  previste  all'articolo  3  del  citato
decreto legislativo n. 124 del 1993, le forme organizzative  adeguate
al conseguimento dei fini di cui al presente comma, anche  attraverso
la costituzione di apposita societa' di capitali. 
  32. Per gli iscritti ai regimi  aziendali  integrativi  di  cui  al
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, di aziende  di  credito
che presentino anomalie in almeno due degli indicatori  di  cui  alla
tabella E allegata alla presente legge, desunti dai dati  dell'ultimo
bilancio, si applicano le seguenti disposizioni: 
  a) per gli  iscritti  in  servizio,  il  trattamento  pensionistico
integrativo e' determinato, sulla  base  delle  rispettive  fonti  di
regolamentazione, esclusivamente con riferimento alle anzianita' gia'
maturate alla data di entrata in vigore della presente legge o, se le
anomalie si verificano  successivamente,  alla  data  di  riferimento
dell'ultimo bilancio; da  tale  importo  e'  detratto  l'ammontare  a
carico della gestione speciale dell'INPS teoricamente spettante  alla
stessa data; la somma risultante e' rivalutata sino  al  momento  del
pensionamento secondo i criteri di cui all'articolo  11  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; 
  b) per gli iscritti in  quiescenza,  il  trattamento  pensionistico
integrativo  e'  escluso  da  qualsiasi  meccanismo  perequativo  con
decorrenza dalla data di cui alla lettera a); per le pensioni erogate
dai  regimi  integrativi  antecedentemente   alla   maturazione   dei
requisiti di accesso  al  trattamento  pensionistico  della  gestione
speciale INPS, si applica il regime perequativo  previsto  per  detta
gestione limitatamente alla  quota  di  pensione  corrispondente  per
ciascuna azienda, alla percentuale di cui alla  tabella  allegata  al
citato decreto legislativo n. 357 del 1990. 
  33. Venute meno le condizioni indicate nella tabella E  di  cui  al
comma  32  per  almeno  due  esercizi  consecutivi,  accordi  con  le
associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge  20  maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, possono prevedere, solo per
il futuro, regimi difformi da quanto indicato nelle lettere a)  e  b)
del predetto comma 32, anche mediante la  trasformazione  dei  regimi
integrativi  esistenti  in  regimi  a   contribuzione   definita,   o
l'istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del
decreto  legislativo  21  aprile   1993,   n.   124,   e   successive
modificazioni ed integrazioni. Relativamente  ai  regimi  integrativi
delle aziende di credito indicate nel citato decreto  legislativo  n.
357 del 1990 che siano o siano state assoggettate alla  procedura  di
liquidazione coatta amministrativa, le disposizioni di cui  al  comma
32 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione  del  decreto
di liquidazione. 
  34.  L'importo  dei  trasferimenti  dallo   Stato   alle   gestioni
pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3,  lettera  c),  della
legge  9  marzo  1989,  n.  88,  e  successive  modificazioni,   come
rideterminato al netto delle somme attribuite  alla  gestione  per  i
coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni,  a  seguito  dell'integrale
assunzione a carico dello Stato dell'onere  relativo  ai  trattamenti
pensionistici  liquidati  anteriormente  al  1   gennaio   1989,   e'
incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno
1998, a  titolo  di  concorso  dello  Stato  all'onere  pensionistico
derivante dalle pensioni di invalidita' liquidate anteriormente  alla
data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984,  n.  222.  Tale
somma  e'  assegnata  per  lire  4.780  miliardi  al  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione  artigiani
e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali
ed e' annualmente adeguata secondo  i  criteri  di  cui  al  predetto
articolo 37, comma 3, lettera c).  A  decorrere  dall'anno  1998,  in
attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 8  agosto  1995,  n.
335, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7  agosto
1990, n. 241, e sulla base  degli  elementi  amministrativi  relativi
all'ultimo consuntivo approvato,  sono  definite  le  percentuali  di
riparto, fra le gestioni interessate, del predetto importo  al  netto
della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da tale  procedimento
di  ripartizione  le  quote  dell'importo  assegnato  alla   gestione
speciale minatori e all'Ente nazionale di  previdenza  ed  assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono altresi' escluse dal
predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni  di  cui  agli
articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo  1989,  n.  88,  per  un
importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre
1996, n. 663, e successive  modificazioni,  rivalutato,  a  decorrere
dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei
trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria,  ai  sensi
dell'articolo 37, comma 5,  della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  e
successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo  i  medesimi
criteri. Resta in ogni caso confermato che  per  il  pagamento  delle
pensioni  INPS  sono  autorizzate,  ove  occorra,  anticipazioni   di
tesoreria all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi
pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per conto dell'INPS  e  che
le stesse sono da intendersi senza oneri di interessi. 
  35. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 503, le parole:  "all'articolo  31"  sono  sostituite  dalle
seguenti: " di cui agli articoli 4, commi 2, lettera c), e 3, e 31". 
  36. Al comma 20 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n.  335,
e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Le  medesime  disposizioni  si
applicano, se piu' favorevoli, ai casi in  cui  sia  stata  maturata,
alla  predetta  data,  una  anzianita'  di  servizio  utile  per   il
collocamento a riposo di almeno 40 anni". 
  37. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi". 
  38. Il comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.
608, e' sostituito dal seguente: 
  "5. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del  decreto
legislativo 2 aprile 1993, n.  124,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, puo' avvalersi, fino ad un limite di venti  unita',  di
dipendenti del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  di
amministrazioni  dello  Stato  o  di  enti   pubblici.   I   predetti
dipendenti, ivi compreso il personale  con  qualifica  di  dirigente,
sono collocati, con l'assenso  degli  interessati,  in  posizione  di
comando o  distacco.  Le  amministrazioni  dello  Stato  e  gli  enti
pubblici sono tenuti  ad  adottare  il  provvedimento  di  comando  a
seguito di  richiesta  della  commissione,  ai  sensi  del  comma  14
dell'articolo 17 della legge 15 maggio  1997,  n.  127.  Fino  al  31
dicembre 1998, gli oneri relativi al trattamento  economico  previsto
dagli  ordinamenti   di   appartenenza   restano   a   carico   delle
amministrazioni di provenienza. La predetta commissione puo' altresi'
effettuare, con contratti a  tempo  determinato,  assunzioni  dirette
disciplinate dalle norme del diritto privato in numero non  superiore
a venti unita' nei limiti della dotazione finanziaria. La commissione
puo' disporre, entro  il  31  dicembre  1999,  l'ingresso  in  ruolo,
attraverso concorsi interni per titoli integrati  da  colloquio,  dei
dipendenti che abbiano prestato comunque servizio per  almeno  dodici
mesi in posizione di comando o distacco o in virtu' di  contratti  di
lavoro a tempo determinato in numero complessivamente non superiore a
trenta unita' e nei limiti della pianta organica". 
  39. La spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 13 della legge 8
agosto 1995, n.  335,  per  il  funzionamento  della  commissione  di
vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del  medesimo  articolo  13
della citata legge n. 335 del 1995, e' incrementata, per l'anno 1998,
di lire 1 miliardo e, per gli anni successivi, di lire 5 miliardi. Ai
predetti incrementi si provvede mediante corrispondente utilizzo  del
gettito assicurato dal  versamento  del  contributo  di  solidarieta'
previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n.
124 del 1993. Con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono definite le modalita' di trasferimento
delle relative somme alla commissione di  vigilanza  da  parte  degli
enti interessati in proporzione al rispettivo  gettito  del  predetto
contributo. 
  40. All'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 124 del  1993
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  "6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte  di
diritto nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione a seguito
della comunicazione. L'attivita' di  vigilanza  di  stabilita'  sulle
forme pensionistiche di cui al comma 1 e' avviata  dalla  commissione
di cui all'articolo  16  secondo  piani  di  attivita'  differenziati
temporalmente anche con riferimento alle  modalita'  di  controllo  e
alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti
tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma  6.
La commissione riferisce al riguardo al Ministro del lavoro  e  della
previdenza sociale. Alle modifiche  statutarie  relative  alle  forme
pensionistiche di cui al comma  1  per  aspetti  non  concernenti  la
modificazione dell'area dei potenziali destinatari, deliberate  prima
della iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi  pensione
disposta dalla commissione, non si applicano l'articolo 17, comma  2,
lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione". 
  41. Il primo periodo  del  comma  3  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 21 aprile 1993,  n.  124,  e'  sostituito  dal  seguente:
"L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione  e'  subordinato  alla
preventiva  autorizzazione  da  parte  della   commissione   di   cui
all'articolo 16, la quale trasmette al Ministro del  lavoro  e  della
previdenza sociale e al Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  l'esito  del  procedimento  amministrativo
relativo a ciascuna istanza  di  autorizzazione;  i  termini  per  il
rilascio del provvedimento che concede o nega  l'autorizzazione  sono
fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte della  commissione
dell'istanza e della prescritta documentazione,  ovvero  in  sessanta
giorni dal ricevimento  dell'ulteriore  documentazione  eventualmente
richiesta  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  dell'istanza;  la
commissione puo' determinare, con proprio regolamento,  le  modalita'
di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed
eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione".  Fino
all'adozione da parte della commissione del  regolamento  di  cui  al
comma 3 dell'articolo 4 del citato decreto  legislativo  n.  124  del
1993,  come  modificato  dal  presente   comma,   le   modalita'   di
presentazione dell'istanza e gli elementi documentali ed  informativi
a corredo della stessa restano disciplinati  dalle  disposizioni  del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio
1997, n. 211, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  160  dell'11
1uglio 1997, in quanto applicabili. Al comma 3  dell'articolo  9  del
citato  decreto  legislativo  n.  124   del   1993   le   parole   da
"l'autorizzazione"  fino  a:  "del  mercato"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "l'autorizzazione  alla  costituzione  e  all'esercizio  e'
rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3,  dalla  commissione  di
cui  all'articolo  16,  d'intesa  con  le  rispettive  Autorita'   di
vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti". 
  42. All'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
come sostituito dall'articolo 13 della legge 8 agosto 1995,  n.  335,
e' aggiunto il seguente comma: 
  "5-bis. I regolamenti  e  i  provvedimenti  di  carattere  generale
emanati dalla commissione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  e
nel bollettino della commissione". 
  43. Alla lettera b)  del  comma  2  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 21 aprile 1993, n.  124,  come  sostituito  dall'articolo
14-della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo la parola: "decreto"  sono
aggiunte le seguenti: "e valutandone anche la compatibilita' rispetto
ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati". 
  44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il
Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi
per l'anno 1998, di lire 15 miliardi per l'anno 1999 e  di  lire  143
miliardi per l'anno 2000. (3)(26) (37) 
  45. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 2000, N. 328. 
  46. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti  previsti  per  gli
interventi disciplinati dalle leggi 19  novembre  1987,  n.  476,  19
luglio 1991, n. 216, 11 agosto 1991, n. 266, 5 febbraio 1992, n. 104,
28 agosto 1997, n. 284, 28 agosto 1997, n. 285,  e  dal  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, sono destinati al Fondo di cui al comma 44. Il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  d'intesa  con
le amministrazioni interessate, e' autorizzato ad apportare nell'anno
1998 le variazioni di bilancio  occorrenti  per  la  destinazione  al
Fondo degli stanziamenti di cui al presente comma. Il Ministro per la
solidarieta' sociale  ripartisce  annualmente  con  proprio  decreto,
sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata  di  cui  al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  le  complessive  risorse
finanziarie confluite nel  Fondo.  Sulla  base  di  tale  riparto  il
Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica
apporta le occorrenti variazioni di bilancio. 
  47. A decorrere dall'anno l998,  in  via  sperimentale,  in  attesa
della riforma degli istituti che prevedono trasferimenti  di  reddito
alle persone, e nei  limiti  delle  risorse  preordinate  allo  scopo
nell'ambito del Fondo di cui al comma 44,  e'  introdotto  l'istituto
del reddito minimo di inserimento a  favore  dei  soggetti  privi  di
reddito singoli o con uno o piu' figli a carico ed impossibilitati  a
provvedere per cause psichiche, fisiche  e  sociali  al  mantenimento
proprio e dei figli. 
  48. Ai fini dell'attuazione del comma 47, il Governo e' delegato ad
emanare, sentite le competenti Commissioni  parlamentari,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo volto a disciplinare: 
  a) la durata della sperimentazione, che non puo' comunque  superare
il periodo di due anni; 
  b) i destinatari dell'istituto del reddito minimo  di  inserimento,
tenendo conto delle loro condizioni di reddito in riferimento ad  una
determinata soglia di  poverta'  e  prevedendo  il  collegamento  del
reddito minimo di inserimento con gli interventi previsti nell'ambito
delle politiche attive per il lavoro; 
  c) i criteri di accertamento e verifica delle condizioni di reddito
dei destinatari sulla base di scale di equivalenza; 
  d) i criteri per la revisione e la revoca della prestazione; 
  e) le modalita' di individuazione  delle  aree  territoriali  nelle
quali e' realizzata la  sperimentazione,  in  collaborazione  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali; 
  f) l'ammontare pro capite del reddito minimo  di  inserimento,  che
non deve comunque essere superiore ad una percentuale pari al 60  per
cento del reddito medio pro capite nazionale; 
  g) la previsione di concedere  una  volta  soltanto  la  somma  per
l'intero anno a coloro che si impegnino ad iniziare entro dodici mesi
una nuova attivita' autonoma, anche in associazione con altri; 
  h) l'integrazione del  reddito  minimo  di  inserimento  con  altre
prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da  parte
del destinatario e del suo nucleo familiare; 
  i)  la  titolarita'   ai   comuni   dei   compiti   relativi   alla
sperimentazione e le modalita' di presentazione presso  i  comuni  di
residenza  delle  domande  per  accedere   al   reddito   minimo   di
inserimento; 
  l) i criteri e le modalita'  di  valutazione  dell'efficacia  della
sperimentazione; 
  m) le funzioni  consultive  della  Commissione  di  indagine  sulla
poverta' e sull'emarginazione  istituita  presso  la  Presidenza  del
Consiglio   dei   ministri,    ai    fini    dell'attuazione    della
sperimentazione. 
  49. Le somme stanziate per le finalita' di cui ai commi da 44 a  48
possono  essere   utilizzate   quale   copertura   della   quota   di
finanziamento  nazionale  di   programmi   cofinanziati   dall'Unione
europea. 
  50. Al fine di assicurare una maggiore equita'  del  sistema  della
partecipazione alla  spesa  sanitaria  e  delle  relative  esenzioni,
nonche' di evitare l'utilizzazione impropria dei  diversi  regimi  di
erogazione delle prestazioni sanitarie, il  Governo  e'  delegato  ad
emanare, entro quattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari  e  le
organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative,  nonche'  il
Garante per la protezione dei  dati  personali  uno  o  piu'  decreti
legislativi  di  riordino,  con  decorrenza  1  maggio  1998,   della
partecipazione  alla  spesa  e  delle  esenzioni,  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) il Servizio  sanitario  nazionale  garantisce  la  tutela  della
salute e l'accesso ai servizi  alla  totalita'  dei  cittadini  senza
distinzioni individuali o sociali; 
  b) nell'ambito dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  efficaci,
appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario nazionale,
sono  individuate,  anche  in  rapporto  a  linee  guida  e  percorsi
diagnostico-terapeutici,  le  prestazioni   la   cui   fruizione   e'
subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una  quota
limitata di spesa; 
  c) sono escluse dalla  partecipazione  alla  spesa  le  prestazioni
rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione  e  diagnosi
precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera
scelta, i  trattamenti  erogati  in  regime  di  ricovero  ordinario,
nonche' le prestazioni di cui alla lettera f); 
  d) l'esenzione dei cittadini dalla  partecipazione  alla  spesa  e'
stabilita in relazione alla  sostenibilita'  della  stessa  da  parte
dell'utente, tenuto conto delle  condizioni  economiche,  del  nucleo
familiare, dell'eta' dell'assistito  e  del  bisogno  di  prestazioni
sanitarie legate a particolari patologie; 
  e)  la  condizione  economica  che  da'  diritto  all'esenzione  e'
definita  con  riferimento  al  nucleo  familiare,  tenuto  conto  di
elementi di reddito e di patrimonio determinati in  base  ai  criteri
stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma 51 del  presente
articolo, in relazione alla composizione qualitativa  e  quantitativa
della  famiglia,  prescindendo  dalla  posizione  del  capo  famiglia
rispetto al lavoro e superando  la  discriminazione  fra  persone  in
cerca di prima occupazione e disoccupati; e' prevista  l'adozione  di
fattori  correttivi  volti  a   favorire   l'autonomia   dell'anziano
convivente e a rafforzare la tutela dei  nuclei  che  comprendono  al
loro interno individui con elevati bisogni di assistenza; 
  f) l'esenzione per  patologie  prevede  la  revisione  delle  forme
morbose che danno diritto all'esenzione delle  correlate  prestazioni
di assistenza sanitaria, farmaceutica e specialistica,  ivi  comprese
quelle di alta specializzazione in  particolare  quando  trattasi  di
condizioni croniche e/o invalidanti; specifiche forme di tutela  sono
garantite alle patologie rare e  ai  farmaci  orfani.  All'attuazione
delle  disposizioni  del  decreto   legislativo   si   provvede   con
regolamento del Ministro della sanita' ai sensi  dell'articolo  i  7,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  g) la partecipazione alla spesa,  in  quanto  rapportata  al  costo
delle prestazioni  erogate,  e'  definita  anche  in  relazione  alla
revisione  dei  sistemi  tariffari  di  remunerazione  dei   soggetti
erogatori pubblici e privati; 
  h) la revisione della partecipazione alla spesa e del regime  delle
esenzioni e' effettuata senza maggiori  oneri  complessivi  a  carico
degli assistiti, garantendo comunque un  risparmio  non  inferiore  a
lire 10 miliardi annui; 
  i) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388; 
  l) e' assicurata, anche con la previsione di uno o piu' regolamenti
emanati a norma dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, la semplificazione delle procedure  di  prescrizione  e
pagamento della partecipazione, nonche' di riconoscimento e  verifica
delle  esenzioni,  anche  attraverso  l'utilizzazione  della  tessera
sanitaria di cui alla lettera i). 
  51. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sentite  le  competenti
Commissioni parlamentari e il Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, uno o piu' decreti legislativi  per  la  definizione,  con
effetto dal 1 luglio 1998. di criteri unificati di valutazione  della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni  sociali
agevolate nei confronti  di  amministrazioni  pubbliche,  nonche'  di
modalita' per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei
controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta
a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, della  situazione
economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in  base
alle condizioni reddituale e patrimoniale del  soggetto  stesso,  dei
soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico  ai
fini  IRPEF,  con  possibilita'  di  differenziare  i  vari  elementi
reddituali e patrimoniali in ragione della loro entita' e natura, nel
rispetto della normativa sul trattamento dei dati  personali  di  cui
alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676; 
  b)  correlazione  dei  dati  reddituali  e  patrimoniali   con   la
composizione dell'unita' familiare mediante scale di equivalenza; 
  c)  obbligo  per  il  richiedente   la   prestazione   di   fornire
preventivamente le informazioni necessarie per la  valutazione  della
situazione economica alla quale  e'  subordinata  l'erogazione  della
prestazione agevolata, nonche' di altri dati e notizie rilevanti  per
i controlli; 
  d) possibilita' per le amministrazioni  pubbliche  che  erogano  le
prestazioni, nonche' per i comuni  e  per  i  centri  autorizzati  di
assistenza fiscale, di rilasciare, tramite  collegamento  telematico,
compatibile con le specifiche  tecniche  della  Rete  unitaria  delle
pubbliche amministrazioni, con il sistema informativo  del  Ministero
delle  finanze,  una  certificazione,  con  validita'   temporalmente
limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole  ai
fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate; 
  e)  obbligo  per  le  amministrazioni   pubbliche   erogatrici   di
provvedere a controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio
comune, sulla veridicita' della  situazione  familiare  dichiarata  e
confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti
ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema
informativo del  Ministero  delle  finanze  ai  fini  dei  successivi
controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni; 
  f) inclusione nei programmi  annuali  di  controllo  fiscale  della
Guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni  agevolate
individuati sulla base  di  appositi  criteri  selettivi,  prevedendo
anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli  intermediari
finanziari. 
  52. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto  legislativo  di  cui  al  comma  51,  gli   enti   erogatori
individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi  ordinamenti,  le
condizioni  economiche  richieste  per  l'accesso  alle   prestazioni
assistenziali, sanitarie e sociali  agevolate,  con  possibilita'  di
prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche  e
alla composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello  Stato
e gli  enti  pubblici  previdenziali  si  provvede  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, ove non diversamente  disposto
con norme  di  legge  e  salvo  quanto  previsto  dal  comma  50.  La
Commissione tecnica per la  spesa  pubblica  elabora  annualmente  un
rapporto sullo stato di attuazione e sugli  effetti  derivanti  dalle
norme di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica provvede a trasmettere tale rapporto
al Parlamento. Le condizioni economiche richieste possono essere, con
le stesse modalita', modificate  annualmente,  entro  il  31  ottobre
dell'anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto. 
  53. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo previsto dal comma 51, nei rispetto degli stessi principi
e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o  piu'  decreti
legislativi, disposizioni integrative e correttive. 
  54. Resta confermata, relativamente al periodo dal 3 novembre  1997
alla data di entrata in vigore della presente legge,  la  sospensione
delle  previgenti  norme  di  legge,  di  regolamento  o  di  accordo
collettivo  attributive  del  diritto,  con  decorrenza  nel  periodo
sopraindicato, a trattamenti pensionistici di  anzianita'  anticipati
rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la  cessazione
dal servizio in base ai singoli ordinamenti, fatta esclusione  per  i
casi di cui al comma 7, lettera c), secondo periodo, e per i soggetti
che risultino in possesso di  una  anzianita'  contributiva  pari  ad
almeno 40 anni. La presente disposizione non si applica ai lavoratori
per i  quali,  anteriormente  al  3  novembre  1997,  e'  intervenuta
l'estinzione  del  rapporto  di   lavoro.   I   pubblici   dipendenti
interessati dalla sospensione di cui alla presente disposizione e  le
cui dimissioni sono state, anteriormente alla stessa data,  accettate
dall'amministrazione, possono revocarle e, se e' gia' intervenuto  il
collocamento a riposo, sono  riammessi  in  servizio  a  domanda;  le
predette facolta' possono essere esercitate entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  I  lavoratori
dipendenti privati che risultino avere  in  corso  alla  data  del  3
novembre 1997 il  periodo  di  preavviso,  essendo  in  possesso  dei
requisiti  previsti  dalle  disposizioni  al  momento   vigenti   per
l'accesso al trattamento pensionistico di  anzianita'  al  1  gennaio
1998, possono, entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, richiedere  il  prolungamento  dei  termini  di
preavviso, ove inferiori, ai fini  dell'accesso  al  pensionamento  a
decorrere dal 1 aprile 1998. Per i lavoratori dipendenti privati  che
potevano accedere al pensionamento anticipato nel corso del 1997,  il
cui periodo di preavviso sia scaduto successivamente  al  3  novembre
1997 e anteriormente al 1 gennaio  1998  e  che  risultino  privi  di
attivita' lavorativa, e'  consentito  l'accesso  al  pensionamento  a
decorrere dal 1 gennaio  1998.  Resta  comunque  ferma  per  tutti  i
lavoratori, con preavviso in corso alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, per l'accesso al trattamento  pensionistico  di
anzianita', la possibilita' di revocare il preavviso stesso. 
  55. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, per la funzione pubblica e per  gli  affari
regionali, da emanarsi entro il 31 marzo 1998, sono determinati,  nel
rispetto degli equilibri di  bilancio  relativamente  alle  forme  di
previdenza esclusive, termini di accesso al trattamento pensionistico
di anzianita' diversi da quelli di cui al comma 8, per  i  lavoratori
che hanno presentato in data anteriore al 3  novembre  1997  domanda,
accettata ove  previsto  dall'amministrazione  di  appartenenza,  per
accedere al pensionamento entro il  1998,  ivi  compresi  quelli  che
hanno presentato domanda di revoca o di riammissione ai sensi  e  per
gli effetti di cui al decreto-legge 3 novembre 1997,  n.  375,  salvo
diversa volonta' da manifestare entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. I  termini  di  accesso  sono
determinati  in  base  a  criteri  di  maggiore  eta'  anagrafica  ed
anzianita' contributiva,  nonche'  di  data  di  presentazione  della
domanda ovvero di intervenuta estinzione del rapporto di  lavoro.  Al
personale che abbia esercitato la facolta' di revoca si applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 23 dicembre
1994, n. 724. 
  56. Fermo restando quanto previsto dalla legge 8  agosto  1995,  n.
335, e successive modificazioni, in  materia  di  applicazione  delle
disposizioni relative al trattamento di fine rapporto  ai  dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il  processo  di
attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza
complementare  viene  prevista  la  possibilita'  di  richiedere   la
trasformazione dell'indennita' di fine  servizio  in  trattamento  di
fine rapporto. Per coloro che optano in tal  senso  una  quota  della
vigente  aliquota  contributiva  relativa  all'indennita'   di   fine
servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza,  pari
all'1,5 per cento, verra' destinata a  previdenza  complementare  nei
modi  e  con  la  gradualita'  da  definirsi  in  sede  di  specifica
trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori. 
  57. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano in conformita' a quanto previsto  dai  rispettivi  statuti  e
dalle norme di attuazione. 
  58. A decorrere dal 1 gennaio 1998 la disciplina di cui al  decreto
legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' estesa ai soggetti di cui  alla
legge 3 maggio 1985, n. 204, e successive modificazioni, e alla legge
25 agosto 1991, n. 287, che facciano valere, nel periodo compreso tra
il 1 gennaio 1998  ed  il  31  dicembre  1998,  i  requisiti  di  cui
all'articolo 2 del citato decreto legislativo n.  207  del  1996.  Le
prestazioni sono erogate nei limiti  delle  disponibilita'  garantite
dal relativo gettito contributivo. 
  59. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, continuano a trovare applicazione fino  al  31
dicembre   1999;   i   relativi   trattamenti,   comprensivi    delle
contribuzioni figurative,  possono  essere  erogati  nei  limiti  del
gettito contributivo  derivante  dalla  applicazione  delle  predette
disposizioni. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 122 ha disposto (con l'art. 133,  comma
1) che "Il Fondo istituito presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e' denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali"." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con  l'art.  26,  comma
23) che "Le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 3, della legge
27  dicembre  1997,  n.  449,  si  interpretano  nel  senso  che   il
trattamento tributario di cui alla lettera a) si applica  anche  alle
somme erogate ai sensi della lettera b),  senza  oneri  aggiuntivi  a
carico dello Stato." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 58,  comma  2)
che per la gestione speciale di cui "all'articolo 59, comma 16, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' costituito un Fondo gestito da  un
comitato amministratore, composto  di  tredici  membri,  di  cui  due
designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  cinque
designati dalle associazioni  datoriali  e  del  lavoro  autonomo  in
rappresentanza     dell'industria,     della     piccola     impresa,
dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei eletti dagli
iscritti al Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle
strutture e di personale dell'INPS." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 58, comma 9) che "Il termine di sei
mesi previsto dall'articolo 59, comma 3, settimo periodo, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, relativo al periodo entro il quale  possono
essere stipulati accordi con le rappresentanze dei lavoratori di  cui
all'articolo 19 della legge 20 maggio  1970,  n.  300,  e  successive
modificazioni, ovvero, in mancanza, con le  organizzazioni  sindacali
maggiormente  rappresentative  del  personale  dipendente,   per   la
trasformazione delle forme pensionistiche di cui al  medesimo  comma,
e' prorogato di ulteriori dodici mesi." 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con  l'art.  80,  comma
12) che  "La  disposizione  di  cui  al  comma  16,  quarto  periodo,
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si  interpreta
nel senso che l'estensione ivi prevista della  tutela  relativa  alla
maternita' e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle  forme  e
con le modalita' previste per il lavoro dipendente." 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  80,  comma  13)  che  "Il  Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,  e'
incrementato di lire 350 miliardi per  l'anno  2001  e  di  lire  430
miliardi per l'anno 2002." 
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AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.L. 30 settembre 2003, n.  269,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 21,  comma
6) che "Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie
il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui  all'articolo  59,
comma 44,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni, e' incrementato di 232  milioni  di  euro  per  l'anno
2004." 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art.  1,  comma  21)
che "Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con  riferimento  ai  soggetti
che maturano i requisiti  per  il  pensionamento  a  decorrere  dalla
predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, dopo le parole "anno scolastico e accademico"  sono  inserite
le seguenti: "dell'anno successivo". Resta ferma l'applicazione della
disciplina vigente prima dell'entrata in vigore  del  presente  comma
per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il
31 dicembre 2011". 
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AGGIORNAMENTO (69) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
398) che "Per far fronte  agli  oneri  derivanti  dal  comma  397  e'
disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59,  comma  16,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al  comma
387 del presente articolo pari a 0,26 punti percentuali  nel  2021  e
pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023".