LEGGE 3 agosto 1998, n. 269

Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/8/1998. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/2018)
Testo in vigore dal: 15-8-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
                    (Attivita' di coordinamento) 
 
  1. Sono attribuite alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997,  n.  285,  le
funzioni  di  coordinamento  delle  attivita'  svolte  da  tutte   le
pubbliche amministrazioni,  relative  alla  prevenzione,  assistenza,
anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale
e dall'abuso sessuale.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attivita'  svolta
ai sensi del comma 3. 
  1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
((- Dipartimento per le politiche della famiglia)) l'Osservatorio per
il contrasto della pedofilia e  della  pornografia  minorile  con  il
compito di acquisire e monitorare i dati e le  informazioni  relativi
alle attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per  la
prevenzione  e  la  repressione  della  pedofilia.  A  tale  fine  e'
autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per
raccogliere, con l'apporto dei dati  forniti  dalle  amministrazioni,
tutte le informazioni utili per il  monitoraggio  del  fenomeno.  Con
decreto del  ((Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ovvero  del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita')) sono definite la
composizione  e  le  modalita'  di  funzionamento   dell'Osservatorio
nonche' le modalita' di attuazione e di  organizzazione  della  banca
dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari
per  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  dati.  Resta  ferma  la
disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione  e  l'avvio
delle attivita' dell'Osservatorio  e  della  banca  dati  di  cui  al
presente comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro  per  l'anno
2006 e di 750.000 euro per  ciascuno  degli  anni  2007  e  2008.  Al
relativo  onere  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla  legge
23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede  ai
sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  2. Le multe irrogate,  le  somme  di  denaro  confiscate  e  quelle
derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi  della  presente
legge sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnate  su  un  apposito  fondo  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri  e  destinate,
nella misura di  due  terzi,  a  finanziare  specifici  programmi  di
prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori  degli
anni diciotto vittime dei  delitti  di  cui  agli  articoli  600-bis,
600-ter, 600-quater e 600-quinquies  del  codice  penale,  introdotti
dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente  legge.  La  parte
residua  del  fondo  e'   destinata,   nei   limiti   delle   risorse
effettivamente disponibili, al recupero di coloro  che,  riconosciuti
responsabili dei delitti previsti  dagli  articoli  600-bis,  secondo
comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, anche se
relativi al materiale pornografico di cui  all'articolo  600-quater.1
dello stesso codice, facciano apposita  richiesta.  Il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  3.  Nello  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri: 
    a)  acquisisce  dati  e  informazioni,  a  livello  nazionale  ed
internazionale,  sull'attivita'  svolta  per  la  prevenzione  e   la
repressione e sulle strategie di contrasto programmate  o  realizzate
da altri Stati; 
    b) promuove, in collaborazione con  i  Ministeri  della  pubblica
istruzione,  della  sanita',   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica e tecnologica, di  grazia  e  giustizia  e  degli  affari
esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti  sociali,  sanitari  e
giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori; 
    c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli
organismi comunitari e internazionali aventi compiti  di  tutela  dei
minori dallo sfruttamento sessuale. 
  4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai  commi  1  e  3  e'
autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al  relativo  onere
si fa fronte mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica  per   l'anno   1998,   allo   scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio   e   della
programmazione economica e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Il Ministro dell'interno, in virtu'  dell'accordo  adottato  dai
Ministri di giustizia europei in data 27  settembre  1996,  volto  ad
estendere la competenza di EUROPOL anche  ai  reati  di  sfruttamento
sessuale di minori, istituisce, presso  la  squadra  mobile  di  ogni
questura, una unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente  il
compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata
dalla presente legge. 
  6. Il Ministero dell'interno  istituisce  altresi  presso  la  sede
centrale della questura un nucleo di polizia  giudiziaria  avente  il
compito di raccogliere tutte le informazioni relative  alle  indagini
nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle  con  le
sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei. 
  7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria  sono
istituiti nei limiti delle  strutture,  dei  mezzi  e  delle  vigenti
dotazioni organiche, nonche' degli stanziamenti iscritti nello  stato
di previsione del Ministero dell'interno.