LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383

Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/2017)
Testo in vigore dal: 3-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
 
                    (Fondo per l'associazionismo) 
   1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per  l'associazionismo,
finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i  progetti
di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo 12. 
   2. Per il funzionamento del Fondo e' autorizzata la spesa  massima
di lire 4.650 milioni per il 2000,  14.500  milioni  per  il  2001  e
20.000 milioni annue a decorrere dal 2002. 
                                                                ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102,  comma
3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della  legge
11 agosto 1991, n. 266, all'articolo 13 della legge 7 dicembre  2000,
n. 383, e all'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000,  n.
342, sono abrogate a decorrere dalla data di  efficacia  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di cui  all'articolo  103,
comma  2,  finalizzato  a   dare   attuazione   a   quanto   previsto
dall'articolo 73, comma 1".