DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 1-2-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 41 
                        (Assistenza sociale) 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39) 
 
  1. ((Gli  stranieri  titolari  di  permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno diversi da quelli  di  cui  ai  commi
1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari  di
uno  dei  permessi  di  soggiorno  di  cui  all'articolo  31))   sono
equiparati ai  cittadini  italiani  ai  fini  della  fruizione  delle
provvidenze e delle  prestazioni,  anche  economiche,  di  assistenza
sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo
di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per
gli invalidi civili e per gli indigenti. 
  ((1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico  di  lavoro  e  i
titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che  svolgono
un'attivita' lavorativa o che  l'hanno  svolta  per  un  periodo  non
inferiore  a  sei  mesi  e  hanno  dichiarato   la   loro   immediata
disponibilita' allo svolgimento della stessa ai  sensi  dell'articolo
19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  150,  nonche'  gli
stranieri titolari di permesso di soggiorno  per  motivi  di  ricerca
sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della  fruizione  delle
prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il  regolamento
(CE) n. 883/2004 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  29
aprile 2004, relativo  al  coordinamento  dei  sistemi  di  sicurezza
sociale. 
  1-ter. In deroga a quanto previsto  dal  comma  1-bis,  nell'ambito
delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione  delle
prestazioni  familiari  di  cui  all'articolo  3,  paragrafo  1,  del
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  29  aprile  2004,  sono   equiparati   ai   cittadini   italiani
esclusivamente gli stranieri titolari di  permesso  unico  di  lavoro
autorizzati  a  svolgere  un'attivita'  lavorativa  per  un   periodo
superiore a sei mesi, nonche' gli stranieri titolari di  permesso  di
soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare  in  Italia
per un periodo superiore a sei mesi)).