DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1986, n. 708

Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1986, n. 899 (in G.U. 27/12/1986, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
Testo in vigore dal: 19-5-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
 
  1. Per far fronte alla situazione di particolare tensione abitativa
che si registra  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  300.000
abitanti, secondo le risultanze del censimento del 25  ottobre  1981,
il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale -  CER
- ripartisce fra tali comuni  la  somma  di  lire  800  miliardi  per
provvedere: 
    a) quanto a lire 600 miliardi, all'acquisto di immobili abitabili
alla data dell'acquisto stesso; una quota non  superiore  al  20  per
cento della somma assegnata a ciascun comune puo'  essere  utilizzata
per il recupero di immobili di loro proprieta' destinati ad uso 
abitativo 
    b) quanto a lire 200 miliardi, alla corresponsione,  direttamente
da parte dei comuni, dei contributi  in  conto  capitale  di  cui  al
decimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. 
  2. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1 sono  destinati,
sentito il parere della commissione di cui all'articolo 2,  a  coloro
nei  cui  confronti  sia  stato  eseguito   o   sia   eseguibile   un
provvedimento di rilascio. 
  3. I comuni di cui al comma 1  possono  procedere  all'acquisto  di
alloggi nei comuni vicini, anche se non confinanti. 
  4. Gli alloggi devono avere le caratteristiche tipologiche  di  cui
alla legge 5 agosto 1978, n. 457, salvo eventuali  deroghe  approvate
dal comitato esecutivo del CER. 
  5. I comuni procedono prioritariamente all'acquisto di immobili  di
edilizia convenzionata ai  sensi  dell'articolo  35  della  legge  22
ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, salvo che
sussista la possibilita' di acquisto di  altri  immobili  a  migliori
condizioni. 
  6. E'  consentito,  in  relazione  alla  natura  del  finanziamento
disponibile,   anche   l'acquisto    di    immobili    di    edilizia
convenzionata-agevolata,    con    subentro    dell'ente     pubblico
nell'agevolazione. In tal caso l'onere a carico dell'ente pubblico e'
ridotto al tasso minimo di cui all'articolo 20, primo comma,  lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
  7. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui ai commi 5  e  6  non
puo' essere superiore a quello definito in convenzione. 
  8. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1999, N.136)). 
  9. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1999, N.136)). 
  10.  Le  assegnazioni  delle  unita'  immobiliari  acquistate  sono
disposte dal comune, sentito  il  parere  della  commissione  di  cui
all'articolo 2. e tenendo comunque conto della composizione e del 
reddito complessivo del nucleo familiare del beneficiario 
  11. I soggetti assegnatari degli alloggi devono essere in  possesso
dei requisiti di cui al comma 2 e rientrare nelle fasce di reddito di
cui all'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
  12. Gli alloggi di cui ai commi 5 e 6 sono assegnati con  contratto
di locazione alle condizioni previste nella  convenzione;  quelli  di
cui al comma 8 sono assegnati con contratto  di  locazione  ai  sensi
della legge 27 luglio 1978, n. 392. 
  13. Il comitato esecutivo del CER procede alla  ripartizione  delle
somme previste nel comma 1  sulla  base  del  numero  degli  abitanti
residenti al censimento del 25 ottobre  1981,  dei  provvedimenti  di
rilascio emessi e delle richieste  di  esecuzione  dei  provvedimenti
stessi, Per tali adempimenti il comitato esecutivo e'  integrato  dal
rappresentante del Ministero dell'interno in seno al CER. 
  14. I comuni entro sessanta giorni dalla  ripartizione  inviano  al
CER un programma di utilizzazione dei  fondi  assegnati,  secondo  le
finalita' indicate nel comma 1. 
  15. La messa a disposizione dei fondi, ripartiti ai sensi del comma
13 per l'acquisto degli immobili di cui alla lettera a) del comma  1,
e' effettuata quando i comuni abbiano  dato  completa  attuazione  al
programma  di  acquisti  di  cui  all'articolo  4,   comma   9,   del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985, n. 118.  Il  C.E.R.  accerta  la  regolare
esazione dei canoni di locazione  degli  immobili  acquisiti  con  il
programma di cui al presente  decreto,  nonche'  con  quello  di  cui
all'articolo 4, comma 9 del citato decreto-legge. 
  15-bis. I fondi di cui al comma 13  non  utilizzati  da  parte  dei
comuni di cui al comma 1 sono destinati da parte del CER, sulla  base
di richieste ad esso inoltrate, all'acquisto di alloggi da  parte  di
altri comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti in  cui  si
registrino difficolta' abitative nel mercato dell'affitto. 
  16. Al finanziamento di lire 600 miliardi di cui  alla  lettera  a)
del comma 1  si  provvede,  quanto  a  lire  100  miliardi,  mediante
apposito stanziamento da iscrivere  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro per l'armo 1986 e, quanto a lire  500  miliardi,
con mutui che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere
al tasso di interesse annuo del 4 per cento,  avvalendosi  dei  fondi
dei conti correnti postali di cui al decreto-legge luogotenenziale  6
settembre 1917, n. 1451, convertito dalla legge 17  aprile  1925,  n.
473. I mutui sono garantiti dallo Stato. 
  17. L'ammortamento dei mutui e' disciplinato dalle  norme  previste
dai commi  quarto,  quinto,  sesto  e  settimo  dell'articolo  8  del
decreto-legge   15   dicembre   1979,   n.   629,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. 
  18. All'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo,
pari a lire 300  miliardi  per  l'anno  1986,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
medesimo,   all'uopo   utilizzando,   per    lire    250    miliardi,
l'accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria" e,  per
lire 50 miliardi, l'accantonamento "Completamento interventi  avviati
in attuazione della legge 14 marzo 1977, n. 73". 
  19. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.