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DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 1998, n. 237

Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-8-1998. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/2000)
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Testo in vigore dal:  4-8-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto l997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarietà sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituto del reddito minimo di inserimento
1. Il reddito minimo di inserimento, introdotto in via sperimentale, è una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.
2. Il reddito minimo di inserimento è costituito da interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatari, attraverso programmi personalizzati, e da trasferimenti monetari integrativi del reddito.
Avvertenza:
Il testo delle note è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere la grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo dell'art. 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è il seguente:
"47. A decorrere dall'anno 1998, in via sperimentale, in attesa della riforma degli istituti che prevedono trasferimenti di reddito alle persone, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 44, è introdotto l'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o più figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.
48. Ai fini dell'attuazione del comma 47, il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare:
a) la durata della sperimentazione, che non può comunque superare il periodo di due anni;
b) i destinatari dell'istituto del reddito minimo di inserimento, tenendo conto delle loro condizioni di reddito in riferimento ad una determinata soglia di povertà e prevedendo il collegamento del reddito minimo di inserimento con gli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;
c) i criteri di accertamento e verifica delle condizioni di reddito dei destinatari sulla base di scale di equivalenza;
d) i criteri per la revisione e la revoca della prestazione;
e) le modalità di individuazione delle aree territoriali nelle quali è realizzata la sperimentazione, in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Statocittà e autonomie locali;
f) l'ammontare pro capite del reddito minimo di inserimento, che non deve comunque essere superiore ad una percentuale pari al 60 per cento del reddito medio pro capite nazionale;
g) la previsione di concedere una volta soltanto la somma per l'intero anno a coloro che si impegnino ad iniziare entro dodici mesi una nuova attività autonoma, anche in associazione con altri;
h) l'integrazione del reddito minimo di inserimento con altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte del destinatario e del suo nucleo familiare;
i) la titolarità ai comuni dei compiti relativi alla sperimentazione e le modalità di presentazione presso i comuni di residenza delle domande per accedere al reddito minimo di inserimento;
l) i criteri e le modalità di valutazione dell'efficacia della sperimentazione;
m) le funzioni consultive della commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'attuazione della sperimentazione".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Statocittà ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Statocittà ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Statoregioni.
2. La Conferenza Statocittà ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente del l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Statocittà ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno".