DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 297

Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-9-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 12-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Agli interventi di sostegno di cui al  presente  titolo  possono
continuare ad accedere i parchi scientifici  e  tecnologici  indicati
nella deliberazione del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 25 marzo 1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994, nonche' le societa' di  ricerca
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge  17  febbraio
1982, n. 46, il cui statuto si conforma alle disposizioni del  codice
civile per le societa' di capitali e  il  cui  oggetto  sociale  puo'
ricomprendere anche attivita' produttive  al  fine  di  agevolare  le
dismissioni della partecipazione azionaria del MURST. 
  2. Restano  valide  fino  alla  scadenza  ,  integrate  per  quanto
necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di  cui  al
presente decreto, le convenzioni in essere alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto,  affidate  dal  MURST,  ai  sensi  della
normativa vigente in materia di appalti di servizi, per le  attivita'
di cui all'articolo 7, comma 1. 
  3. Entro il 31 dicembre 1999 il MURST assume  la  gestione  diretta
delle attivita' svolte in regime di  convenzione  dall'IMI  (ora  San
Paolo-IMI), ovvero nell'ambito dei decreti  di  cui  all'articolo  6,
comma 2, e'  deliberato  l'affidamento  di  tali  attivita'  a  terzi
mediante appalti di servizi  ai  sensi  della  normativa  vigente  in
materia. Alla scadenza del predetto termine, in  caso  di  assunzione
della  gestione  diretta,  ovvero  alla  data  di  conclusione  della
procedura di appalto,  e'  risolta  di  diritto  la  convenzione  con
l'Istituto mobiliare italiano (IMI),  di  cui  all'articolo  4  della
legge  25  ottobre  1968,  n.  1089,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  fatto  salvo  che  per  la  gestione   dei   contratti
stipulati, nonche' per  le  attivita'  istruttorie  e  gestionali  di
natura economico-finanziaria, comprese la stipula e la  gestione  dei
contratti, relativamente alle domande di agevolazione presentate fino
alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7,  9
e 11 del  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997,  degli
articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e  successive
modificazioni, dell'articolo 11 del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1994,  n.
451,  e  successive   modificazioni,   limitatamente   alle   domande
presentate nell'esercizio  1997,  dell'articolo  14  della  legge  24
giugno 1997,  n.  196,  e  successive  modificazioni,  con  esclusivo
riferimento all'esercizio 1998, nonche' per la  completa  dismissione
della propria quota di partecipazione al capitale delle  societa'  di
ricerca istituite ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera  d),
della citata legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni. 
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di
cui all'articolo 6, comma 2: 
a) sono abrogate le seguenti disposizioni: 
   1) articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, salvo il primo
periodo del comma 1; 
   2) articoli 2 e 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652; 
   3) articolo 70, commi 3, 4 e 5 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; 
   4) articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; 
  5) articolo 12, commi 8, 9 e 11 della legge 1 marzo 1986, n. 64; 
   6) articolo 15, commi 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
   7) articolo 1, comma 2, articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 5  agosto
1988, n. 346; 
   8) articolo 11, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 16 maggio 1994, 
   n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451; 
   9) articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 settembre 
   1994, n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, 
   dalle parole "di cui  il  30  per  cento"  fino  alla  fine  della
lettera; 
   10) articolo 3, commi 2, 2-bis e 3  del  decretolegge  31  gennaio
1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95; 
   11) articolo 6, commi 2, 3, 4 e 6  del  decreto-legge  8  febbraio
1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; 
   12) articolo 1, comma 35, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 
   13) articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196; 
   14) articolo 45, commi 15 e 16 della legge 23  dicembre  1998,  n.
448; 
b) al comma 6 dell'articolo  70  del  decreto  del  Presidente  della
   Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le parole "Per centri di  ricerca
   di cui al terzo comma del presente articolo" sono sostituite dalle
   seguenti "Per i centri di ricerca scientifica e  tecnologica,  con
   particolare riguardo a quelli finalizzati ad attivita'  produttive
   anche se collegati ad imprese ed  anche  se  realizzati  in  forme
   consortili"; 
c) all'articolo 1, della legge 5 agosto 1988, n. 346, il comma  1  e'
sostituito dal seguente: 
   "1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e 
   tecnologica e' autorizzato, per interventi di sostegno alla 
   ricerca scientifica e tecnologica, a concedere contributi in conto
interessi su mutui."; 
d) all'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
   convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.  451,
   le parole "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite  dalle  seguenti
   "di cui al comma 1" e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
   "Tali risorse sono destinate ad incrementare le disponibilita' del
   Fondo per le agevolazioni alla ricerca, istituito nello  stato  di
   previsione del MURST". ((4)) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni,  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera
b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del  decreto  di
cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...] 
  b) il decreto legislativo 27 luglio  1999,  n.  297,  e  successive
modificazioni".