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DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 297

Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-9-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 12-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni  e
integrazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in  particolare  l'articolo
11, comma 1, lettera d), e l'articolo 18, comma 1, lettere c), d)  ed
f); 
  Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191; 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; 
  Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottato nella riunione del 7 maggio 1999; 
  Visto il parere espresso  dalla  commissione  parlamentare  di  cui
all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 23 luglio 1999; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Al fine di rafforzare la competitivita' tecnologica dei  settori
produttivi e di accrescere la quota di produzione e di occupazione di
alta qualificazione,  nel  quadro  del  programma  nazionale  per  la
ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
5 giugno 1998,  n.  204,  ove  adottato,  dei  programmi  dell'Unione
europea e degli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge 7  agosto
1997, n. 266,  il  presente  titolo,  nel  rispetto  della  normativa
comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato per la ricerca e  lo
sviluppo e per quanto di competenza del Ministero dell'universita'  e
della ricerca  scientifica  e  tecnologica  (MURST),  disciplina  gli
interventi  di  sostegno  alla  ricerca  industriale,  alla  connessa
formazione  e  alla  diffusione  delle  tecnologie  derivanti   dalle
medesime attivita'. 
  2. Per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo  si  intendono
le attivita' cosi' definite dalla disciplina comunitaria  vigente  in
materia  di  aiuti  di  Stato  alla  ricerca  e  sviluppo.  Ai   fini
dell'ammissione agli  interventi  di  sostegno  di  cui  al  presente
titolo, la ricerca industriale puo'  prevedere  anche  attivita'  non
preponderanti di  sviluppo  precompetitivo  per  la  validazione  dei
risultati. 
  3. Ai sensi del presente titolo si intendono: 
  a) per imprese, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere
a) e b); 
  b) per centri di ricerca, i soggetti di cui all'articolo  2,  comma
1, lettera c); 
  c) per soggetti industriali, quelli di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a), b) e c); 
  d) per soggetti assimilati, quelli di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera d); 
  e)  per  soggetti  assimilati  in  fase  d'avvio,  quelli  di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e); 
  f) per soggetti associati, quelli di cui all'articolo 2, comma 2; 
  g) per aree depresse del paese, quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e
5 b), di cui al regolamento (CEE) 2052/88 del consiglio del 24 giugno
1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea e  successive
modificazioni,  nonche'  le  zone   ammesse   a   deroga   ai   sensi
dell'articolo 92.3, lettere a) e c), del Trattato di Roma; 
  h) per CIVR, il comitato di  indirizzo  per  la  valutazione  della
ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204. 
((4)) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni,  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera
b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del  decreto  di
cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...] 
  b) il decreto legislativo 27 luglio  1999,  n.  297,  e  successive
modificazioni".