DECRETO LEGISLATIVO 5 giugno 1998, n. 204

Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
Testo in vigore dal: 2-3-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5
       Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca

  1.  E'  istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la
valutazione  della  ricerca (CIVR), composto da non piu' di 7 membri,
anche  stranieri,  di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti
in una pluralita' di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato,
sulla base di un programma annuale da esso approvato:
    a) svolge attivita' per il sostegno alla qualita' e alla migliore
utilizzazione  della  ricerca  scientifica e tecnologica nazionale. A
tal  fine promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione
di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della ricerca;
    b)  determina  i criteri generali per le attivita' di valutazione
svolte  dagli  enti  di  ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di
ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione; (3) ((5))
    c)   d'intesa  con  le  pubbliche  amministrazioni,  progetta  ed
effettua  attivita' di valutazione esterna di enti di ricerca da esse
vigilati  o finanziati, nonche' di progetti e programmi di ricerca da
esse coordinati o finanziati;
    d)  predispone  rapporti  periodici  sulle attivita' svolte e una
relazione  annuale  in  materia  di  valutazione  della  ricerca, che
trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE;
    e) determina criteri e modalita' per la costituzione, da parte di
enti  di  ricerca  e  dell'ASI, ove cio' sia previsto dalla normativa
vigente,  di  un  apposito  comitato incaricato della valutazione dei
risultati   scientifici   e  tecnologici  dell'attivita'  complessiva
dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola.
  2.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, sono nominati i componenti
del  comitato e ne e' determinata la durata del mandato. I dipendenti
pubblici  possono  essere  collocati in aspettativa per la durata del
mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.
  3.  COMMA  SOSTITUITO  DALL'ATTUALE SECONDO PERIODO DEL COMMA 1 DEL
PRESENTE ARTICOLO.
  4.  Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono determinate
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.
  5.  COMMA  SOSTITUITO  DALL'ATTUALE SECONDO PERIODO DEL COMMA 1 DEL
PRESENTE ARTICOLO.
  6.  Le  competenze  di  indirizzo  e di promozione del comitato non
possono  essere  delegate  ad  altri  soggetti. Il comitato si avvale
della segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del presente
decreto  e  puo'  ricorrere,  limitatamente  a  specifici adempimenti
strumentali,  a  societa'  od  enti  prescelti  ai  sensi del decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  157  e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di appalti di servizi.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.Lgs.  4 giugno 2003, n. 128 ha disposto (con l'art. 10, comma
1)  che  il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati
dei  programmi  e  dei  progetti  di  ricerca  dell'Agenzia, anche in
relazione  agli  obiettivi definiti nel piano aerospaziale nazionale,
in  accordo con i criteri di valutazione definiti, in deroga a quanto
previsto  dal comma 1, lettera b) del presente articolo, dal Ministro
dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca,  sentito  il
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
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AGGIORNAMENTO (5) .
  Il  D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38 ha disposto (con l'art. 10, comma
1)  che  il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati
dell'attivita'   di   ricerca  dell'ente,  anche  in  relazione  agli
obiettivi  definiti nel piano triennale e nei relativi aggiornamenti,
sulla  base  dei  criteri  di valutazione e dei parametri di qualita'
definiti,  in  deroga  a quanto previsto dal comma 1, lettera b), del
presente  articolo,  dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  previo  parere  del  Comitato  di  indirizzo  per  la
valutazione della ricerca (CIVR).