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DECRETO LEGISLATIVO 5 giugno 1998, n. 204

Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
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Testo in vigore dal:  2-3-2004
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Art. 5

Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca
1. È istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non più di 7 membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:
a) svolge attività per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A tal fine promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della ricerca;
b) determina i criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione; (3)
((5))
c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attività di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonché di progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati;
d) predispone rapporti periodici sulle attività svolte e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE;
e) determina criteri e modalità per la costituzione, da parte di enti di ricerca e dell'ASI, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono nominati i componenti del comitato e ne è determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.
3. COMMA SOSTITUITO DALL'ATTUALE SECONDO PERIODO DEL COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO.
4. Le indennità spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.
5. COMMA SOSTITUITO DALL'ATTUALE SECONDO PERIODO DEL COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO.
6. Le competenze di indirizzo e di promozione del comitato non possono essere delegate ad altri soggetti. Il comitato si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto e può ricorrere, limitatamente a specifici adempimenti strumentali, a società od enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di appalti di servizi.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'Agenzia, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano aerospaziale nazionale, in accordo con i criteri di valutazione definiti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b) del presente articolo, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
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AGGIORNAMENTO (5)
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Il D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attività di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nei relativi aggiornamenti, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualità definiti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).