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LEGGE 5 agosto 1988, n. 346

Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata.

note: Entrata in vigore della legge: 14-08-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/08/1999)
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Testo in vigore dal:  11-9-1999
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Art. 3

1. Gli interventi sui progetti presentati dai soggetti di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono eccedere il 70 per cento del costo ammissibile, ivi compreso il contributo previsto dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che non può superare la misura del 35 per cento.
2. Gli interventi sui progetti presentati dalle piccole e medie imprese, nonché dalle imprese operanti nel Mezzogiorno, possono raggiungere complessivamente l'80 per cento del costo ammissibile, qualora presentino particolare rilevanza tecnologica anche in materia ambientale ed elevato rischio industriale. In tali casi la misura massima del contributo può raggiungere il 40 per cento del costo stesso.
3. All'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono abrogati i commi terzo e quarto.
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 del suindicato D.Lgs. è abrogato il presente articolo.