LEGGE 5 agosto 1988, n. 346

Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata.

note: Entrata in vigore della legge: 14-08-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/08/1999)
Testo in vigore dal: 11-9-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
  1. Gli interventi sui progetti presentati dai soggetti di cui  alla
legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono eccedere il 70  per  cento
del  costo  ammissibile,  ivi   compreso   il   contributo   previsto
dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n.  675,  che  non  puo'
superare la misura del 35 per cento. 
  2. Gli interventi sui progetti presentati  dalle  piccole  e  medie
imprese, nonche' dalle  imprese  operanti  nel  Mezzogiorno,  possono
raggiungere complessivamente l'80 per cento  del  costo  ammissibile,
qualora presentino particolare rilevanza tecnologica anche in materia
ambientale ed elevato rischio industriale. In  tali  casi  la  misura
massima del contributo puo' raggiungere il 40  per  cento  del  costo
stesso. 
  3. All'articolo 10  della  legge  12  agosto  1977,  n.  675,  sono
abrogati i commi terzo e quarto.((1)) 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9,  comma
4) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo  decreto
di cui all'articolo 6, comma 2 del suindicato D.Lgs. e'  abrogato  il
presente articolo.