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DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1995, n. 32

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonchè per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-2-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104 (in G.U. 10/04/1995, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
Testo in vigore dal:  11-9-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Disposizioni in materia di agevolazioni
alle attività di ricerca
1. In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3, da assegnare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse attribuite per le stesse finalità, sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.
2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della definizione e approvazione degli interventi consentiti dalla legislazione vigente nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, in base agli indirizzi del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico, nominato e presieduto dal Ministro e composto di dodici membri di qualificata esperienza in materia di ricerca scientifica, innovazione ed edilizia universitaria e formazione. I relativi compensi, determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo
3. Il predetto comitato è chiamato, altresì, ad esprimere pareri anche in ordine agli interventi in via di espletamento relativi alle materie, già di competenza dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
((4))

3. Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei programmi e dei progetti, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può avvalersi, previa apposita convenzione, del CNR, dell'ENEA o di altri enti pubblici o privati.
((4))
4. Per l'accertamento della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede anche ai sensi dell'articolo 18, commi sesto e settimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, mediante apposite commissioni, i cui oneri, da definire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1.
((4))
5. La competenza relativa alla concessione delle agevolazioni previste per i progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è attribuita al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; è parimenti attribuita al suddetto Ministero la competenza relativa alla concessione delle agevolazioni e dei contributi per gli interventi concernenti i centri di ricerca di cui al summenzionato articolo 1, comma 3, lettera c), richiesti successivamente alla data del 21 agosto 1992.
6. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle parti, né a forme di pubblicità.
Il privilegio si applica ai contratti di finanziamento stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, anche se riferiti a precedenti delibere adottate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
((4))
7. Ai fini della formazione del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono soppresse tutte le riserve ed i limiti di destinazione delle risorse del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, previsti dalle leggi vigenti.
8. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni relative ai progetti "TELAER - Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio" e "TERRA del Sud - Tecnologie di elaborazione e rilevamento delle risorse agrometeoambientali del Sud" ed al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni relative al progetto "Polimodello informativo per servizi pubblici".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4, lettera a)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 del suddetto D.Lgs. 297/99 sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 6 del presente articolo.