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LEGGE 26 aprile 1983, n. 130

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1984)
Testo in vigore dal:  30-4-1983

Art. 18


Per consentire il completamento degli interventi del "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1982, sono autorizzate le seguenti spese aggiuntive:
a) per le spese di cui all'articolo 29, I, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675:
lire 200 miliardi per l'esercizio finanziario 1983;
lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1984;
lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1985;
lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1986;
lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1987;
b) per le spese di cui all'articolo 29, I, lettera b), della stessa legge, lire 3.500 miliardi, di cui lire 250 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992 e lire 200 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1993 al 1997.
La durata del Fondo è estesa a tutto il periodo coperto dalle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il CIPI determina, con propria delibera, le quote delle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma da destinare a favore delle piccole e medie imprese.
I contributi in conto interessi su emissioni obbligazionarie, previsti dall'articolo 4, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, possono essere concessi sia per differenza tassi sia per differenza rate, anche nei casi di obbligazioni convertibili a fine periodo e di emissioni parziali non soggette a preammortamento.
Le spese sostenute possono essere documentate anche mediante elenchi notarili di fatture o elaborati meccanografici di contabilità industriale.
A tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la più agile attuazione della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché alla istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare con onere a carico delle imprese interessate, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La disciplina di cui al precedente comma può essere estesa alle altre norme di incentivazione alle imprese industriali che prevedono fondi gestiti ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.