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DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1995, n. 32

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonchè per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-2-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104 (in G.U. 10/04/1995, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
Testo in vigore dal: 1-1-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  rendere
operativo  l'intervento  ordinario nelle aree depresse del territorio
nazionale;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare  disposizioni  al  fine  di  accelerare  le  procedure per la
concessione   delle  agevolazioni  a  favore  delle  attivita'  della
soppressa  Agenzia  per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno,
nonche' per la sistemazione del relativo personale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
economica,  di  concerto  con  i  Ministri  delle finanze, dei lavori
pubblici   e   dell'ambiente,   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  e  del  commercio  con l'estero, dell'universita' e
della  ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e
gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1
                             Definizioni

  1.  Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree
depresse    del    territorio    nazionale    e,    in   particolare,
dell'applicazione  dell'articolo  3, comma 1, della legge 19 dicembre
1992,  n.  488,  di  conversione  in  legge,  con  modificazioni, del
decreto-legge  22 ottobre 1992, n. 415, e dell'articolo 3 del decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  e successive modificazioni ed
integrazioni, si intende:
    a)   per   "aree  depresse"  quelle  individuate  o  che  saranno
individuate   dalla   Commissione   delle   Comunita'   europee  come
ammissibili  agli  interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e
5-b,  quelle  eleggibili  sulla base delle analoghe caratteristiche e
quelle  rientranti  nelle  fattispecie dell'articolo 92, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;
    ((a-bis)  per  "aree  depresse"  a decorrere dal 1o gennaio 2000,
quelle  individuate  dalla  Commissione  delle Comunita' europee come
ammissibili  agli  interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2,
quelle  ammesse,  ai  sensi  dell'articolo  6 del regolamento (CE) n.
1260/1999  del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio
a  titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie
dell'articolo   87,   paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato  che
istituisce  la  Comunita'  europea,  come  modificato dal Trattato di
Amsterdam,  di  cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo
con  la  Commissione, nonche', ferme restando le limitazioni previste
dalla  normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione
Abruzzo.  Con la stessa decorrenza dal 1 gennaio 2000 e con le stesse
limitazioni in materia di aiuti di Stato:
      1)  il  richiamo  contenuto  in  disposizioni  di  legge  e  di
regolamento  ai  territori  dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito
anche alle regioni Abruzzo e Molise;
      2)  il  richiamo  ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi
riferito  anche  alle  aree  ammesse,  ai  sensi  dell'articolo 6 del
regolamento  (CE)  n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al
sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;
      3)  il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi
riferito  alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento
(CE)  n.  1260/1999  del  Consiglio,  del 21 giugno 1999, al sostegno
transitorio a titolo dell'obiettivo 2)).
    b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
    c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
    d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
    e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
    e-bis) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
  3.  Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome, provvede a dettare una
disciplina   dei   contratti  di  programma  che  tenga  conto  delle
competenze  trasferite  alle  amministrazioni  a  seguito del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
  3-bis.   Il   CIPE   definisce   i  contenuti  generali  dei  patti
territoriali  e  le  modalita' organizzative ed attuative e approva i
singoli patti territoriali da stipulare.