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DECRETO-LEGGE 22 ottobre 1992, n. 415

((Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno)).

note: Entrata in vigore del decreto: 22-10-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488 (in G.U. 21/12/1992, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  26-6-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rifinanziare la legge 1 marzo 1986, n. 64, sugli interventi nel Mezzogiorno, anche al fine del pieno utilizzo dei fondi strutturali della Comunità europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In attesa della trasformazione dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale, anche attraverso il ripristino della dotazione finanziaria di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, garantendo la continuità di sviluppo dei territori meridionali, è autorizzata la spesa di 13.800 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.075 miliardi per l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 6.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali.
1-bis. Per gli interventi di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1994.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134))
.
((6))

3. Restano ferme le disposizioni della legge 1 marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazione alle attività produttive che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, risultavano:
a) inseriti nei contratti di programma già approvati dal CIPI o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64;
b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
c) relativi a Centri di ricerca e Progetti di ricerca, non inclusi nei contratti di programma, per i quali è stato emanato il provvedimento di ammissibilità;
d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della legge 1 marzo 1986, n. 64, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo;
e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, ivi comprese quelle riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di programma e degli accordi di programma, purché siano stati avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data ovvero riguardino investimenti per i quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con le società convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati.
3-bis. Gli interventi richiesti con domanda acquisita dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, che non rientrano in quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al comma 2.
3-ter. In ogni caso il provvedimento di concessione per gli interventi di cui al comma 3, lettera e), ha durata limitata a ventiquattro mesi, termine entro il quale il programma di investimento deve essere completato; detto termine può essere eccezionalmente prorogato per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore.
4. Gli stanziamenti già individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti dall'Agenzia per le agevolazioni industriali, con provvedimento di concessione provvisoria, non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo.(4)
5. Ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea sono assicurate le risorse di cassa disponibili, necessarie per far fronte al finanziamento delle quote di competenza nazionale. A tal fine l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede alle relative erogazioni con priorità rispetto ad ogni altra destinazione. Per agevolare l'utilizzo dei finanziamenti diretti alla realizzazione degli interventi cofinanziati dalla CEE, il CIPE, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, individua le risorse della legge 1 marzo 1986, n. 64, destinate dalle regioni ai medesimi interventi. Dette risorse affluiscono al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il successivo trasferimento alle regioni secondo le norme in vigore.
6. La somma di lire 1.200 miliardi destinata con delibera CIPE del 3 agosto 1988 al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 13 della legge 1 marzo 1986, n. 64, fa carico sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 ed è inscritta, in ragione di lire 300 miliardi per l'anno 1992 e di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1993-1994, sul capitolo 8816 dello stato di previ sione del Ministero del tesoro per gli anni suddetti. La disponibilità riveniente per effetto di quanto precede è corrispondentemente portata ad integrazione delle risorse destinate al finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla citata legge n.
64 del 1986.
7. Le risorse dei fondi strutturali comunitari programmate per gli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992 e non ancora impegnate al 31 dicembre 1992, sono proposte dalle competenti amministrazioni dello Stato, sentite le regioni interessate, per la revoca da parte della Commissione CEE per essere destinate al cofinanziamento di altri interventi con priorità nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati. Le risorse impegnate al 31 dicembre 1991 in relazione ai programmi approvati che non abbiano dato luogo all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e non spese almeno nella misura del 40% entro il 31 dicembre 1992, sono proposte alla Commissione delle Comunità europee per essere revocate e successivamente riprogrammate per la parte corrispondente alla percentuale non spesa; conseguentemente si procede alla rimodulazione delle relative quote di cofinanziamento nazionale.
8. Per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonché per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 2, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, è autorizzato il ricorso a mutui il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a totale carico del bilancio dello Stato, da contrarre tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata nell'anno precedente. Qualora alla realizzazione dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse proprie, si provvede con gli accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE delibera, previo parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, la programmazione dei progetti strategici nei limiti delle disponibilità di cui alla citata legge 1 marzo 1986, n. 64, e al presente comma.
9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE provvede, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali. Le risorse oggetto delle revoche vengono acquisite alla programmazione per il finanziamento di interventi previsti dal presente decreto, con priorità per gli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati.
10. Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993, gli organi amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, nonché degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64.
11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 DICEMBRE 1992, N. 488.
12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 DICEMBRE 1992, N. 488.
13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1993 e lire 900 miliardi per l'anno 1994, relativo ai prestiti di cui al comma 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.
14. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si intendono riferite anche all'erogazione della somma di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 aprile 1991, n. 134, per le finalità ivi previste.
15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera f) che è attribuito al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) la funzione del soppresso Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) di emanazione delle disposizioni per la concessione di agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488.
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 11 maggio 1999, n. 140 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, va interpretato nel senso che gli impegni assunti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno in relazione alle agevolazioni industriali comprendono tutti quelli derivanti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, assunti anche dai precedenti organi amministrativi competenti.
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."