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DECRETO-LEGGE 22 ottobre 1992, n. 415

Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-10-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488 (in G.U. 21/12/1992, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  22-10-1992 al: 21-12-1992
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rifinanziare la legge 1 marzo 1986, n. 64, sugli interventi nel Mezzogiorno, anche al fine del pieno utilizzo dei fondi strutturali della Comunità europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In attesa della trasformazione dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale, garantendo la continuità di sviluppo dei territori meridionali, è autorizzata la spesa di 14.000 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.275 miliardi per l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 6.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali.
2. Il CIPE e il CIPI, nell'ambito delle rispettive competenze, pre- via determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, compresa la riduzione delle stesse, sulla base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" sulla base dei corrispondenti criteri utilizzati dalla Commissione CEE e non possono superare i tetti massimi concordati con la stessa Commissione;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale, che concentri l'intervento straordinario nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo e nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;
c) l'utilizzo dei meccanismi automatici di corresponsione delle agevolazioni deve essere attuato assicurando tempi certi sia nella fase di approvazione che in quella di erogazione.
3. Restano ferme le disposizioni della legge 1 marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazione alle attività produttive che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, risultavano:
a) inseriti nei contratti di programma già approvati dal CIPI;
b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
c) relativi a Centri di ricerca e Progetti di ricerca, non inclusi nei contratti di programma, per i quali è stato emanato il provvedimento di ammissibilità;
d) deliberati dalle regioni meridionali, ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della legge 1 marzo 1986, n. 64, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente decreto;
e) richiesti con domanda acquisita dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, purché abbiano conseguito alla stessa data la realizzazione, accertata dall'Agenzia, di almeno il 30% degli investimenti fissi previsti nel piano progettuale; tra questi hanno priorità gli interventi per i quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con le società convenzionate e quelli deliberati od approvati dagli istituti di credito abilitati.
4. Gli stanziamenti già individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti dall'Agenzia per le agevolazioni industriali, con provvedimento di concessione provvisoria, non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo.
5. Ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea sono assicurate le risorse di cassa disponibili, necessarie per far fronte al finanziamento delle quote di competenza nazionale. A tal fine l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede alle relative erogazioni con priorità rispetto ad ogni altra destinazione. Per agevolare l'utilizzo dei finanziamenti diretti alla realizzazione degli interventi cofinanziati dalla CEE, il CIPE, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, individua le risorse della legge 1 marzo 1986, n. 64, destinate dalle regioni ai medesimi interventi. Dette risorse affluiscono al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il successivo trasferimento alle regioni secondo le norme in vigore.
6. La somma di lire 1.200 miliardi destinata con delibera CIPE del 3 agosto 1988 al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 13 della legge 1 marzo 1986, n. 64, fa carico sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 ed è inscritta, in ragione di lire 300 miliardi per l'anno 1992 e di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1993-1994, sul capitolo 8816 dello stato di previ sione del Ministero del tesoro per gli anni suddetti. La disponibilità riveniente per effetto di quanto precede è corrispondentemente portata ad integrazione delle risorse destinate al finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla citata legge n.
64 del 1986.
7. Le risorse dei fondi strutturali comunitari programmate per gli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992 e non ancora impegnate al 31 dicembre 1992, sono proposte dalle competenti amministrazioni dello Stato, sentite le regioni interessate, per la revoca da parte della Commissione CEE per essere destinate al cofinanziamento di altri interventi nell'ambito del territorio delle regioni del Mezzogiorno.
Le risorse impegnate al 31 dicembre 1991 in relazione ai programmi approvati che non abbiano dato luogo all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e non spese almeno nella misura del 40% entro il 31 dicembre 1992, sono proposte alla Commissione delle Comunità europee per essere revocate e successivamente riprogrammate per la parte corrispondente alla percentuale non spesa; conseguentemente si procede alla rimodulazione delle relative quote di cofinanziamento nazionale.
8. Per la realizzazione di progetti strategici di interesse nazionale di infrastrutturazione del territorio del Mezzogiorno nei settori dell'acqua, della ricerca scientifica, dell'ambiente, dei sistemi territoriali, del turismo, dei beni culturali e dell'agroalimentare, nonché per la concessione, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, delle agevolazioni previste dal comma 2, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è autorizzata a contrarre mutui tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in deroga all'articolo 17, comma 4, della legge 1 marzo 1986, n. 64, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata per l'anno precedente.
All'attuazione dei progetti strategici si provvede a seguito di programma approvato dal CIPE, all'uopo integrato dal Ministro per i problemi delle aree urbane, con priorità per gli interventi cofinanziati da adeguate risorse private sulla base di un piano economico e finanziario. I programmi relativi alle infrastrutturazioni delle aree urbane sono proposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, all'uopo promuovendo, ove necessario, le opportune intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Qualora alla realizzazione dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse proprie, si provvede con intese di programma ed accordi di programma, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 64 del 1986.
9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE provvede, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali. Le risorse oggetto delle revoche vengono acquisite alla programmazione per il finanziamento di interventi previsti dal presente decreto, con priorità per gli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati.
10. Fino all'entrata in vigore della normativa che attua il passaggio dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno verso l'intervento ordinario e comunque non oltre il 31 gennaio 1993, sono prorogati gli organi amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonché degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge n. 64 del 1986.
11. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno presenta al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione delle attività istituzionali svolte e sui risultati conseguiti.
12. Nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 3, i progetti rivolti all'esecuzione di opere o all'inizio di attività compresi nelle categorie individuate nell'allegato II della direttiva n. 85/337/CEE sono sottoposti, ad istanza dell'interessato, alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive disposizioni di attuazione.
Il Ministro dell'ambiente, sentita la commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, valuta la rilevanza ambientale degli interventi e si pronuncia sull'eventuale esclusione della procedura con parere motivato entro novanta giorni dalla comunicazione del progetto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorso il termine predetto il progetto si intende escluso dalla procedura. Nel caso di interventi di rilevanza infraregionale, l'istanza è presentata alla regione competente, che ne dà immediata comunicazione al Ministro dell'ambiente e verifica la compatibilità ambientale ai sensi delle disposizioni regionali vigenti nei successivi novanta giorni. Decorso tale termine il progetto si intende escluso dalla procedura. Il Ministro dell'ambiente, ove non esista una disciplina regionale, può disporre che la procedura sia effettuata con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive disposizioni di attuazione.
13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1993 e lire 900 miliardi per l'anno 1994, relativo ai prestiti di cui al comma 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.
14. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si intendono riferite anche all'erogazione della somma di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 aprile 1991, n. 134, per le finalità ivi previste.
15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.