LEGGE 8 novembre 1991, n. 360

Interventi urgenti per Venezia e Chioggia.

note: Entrata in vigore della legge: 29/11/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1997)
Testo in vigore dal: 22-12-1992
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
                         Disposizioni finali 
  1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici  sorti  sulla  base
dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38, e
22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge. (( 1 )) 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 8 novembre 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
  Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
 Il D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni  dalla
L. 19 dicembre 1992, n. 488 ha disposto (con l'art. 1, comma 14)  che
"Le disposizioni di cui al comma 1  dell'articolo  8  della  legge  8
novembre 1991, n. 360, si  intendono  riferite  anche  all'erogazione
della somma di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 aprile  1991,
n. 134, per le finalita' ivi previste."