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LEGGE 8 novembre 1991, n. 360

Interventi urgenti per Venezia e Chioggia.

note: Entrata in vigore della legge: 29/11/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1997)
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Testo in vigore dal:  22-12-1992
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Art. 8

Disposizioni finali
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38, e 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge.
(( 1 ))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI -------------- AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla

L. 19 dicembre 1992, n. 488 ha disposto (con l'art. 1, comma 14) che "Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 8

novembre 1991, n. 360, si intendono riferite anche all'erogazione

della somma di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 aprile 1991,

n. 134, per le finalità ivi previste."